Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/2001
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata4…
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 maggio 2024, il Tribunale del riesame di Lecce ha disposto, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero ed in riforma del provvedimento emesso dalla Corte di assise di appello della stessa città il 5 aprile 2024, il ripristino, nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere con riferimento sia al delitto di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contestatogli al capo A), che a uno dei reati-fine del sodalizio, ascrittogli al capo A3).
In proposito, ha ritenuto, in dissenso dal giudice procedente – che aveva dichiarato la cessazione di efficacia della misura cautelare detentiva, sul presupposto dell’emissione del titolo in relazione al solo reato associativo e della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. – che COGNOME risponde sin dall’origine in vinculis anche del reato di cui al capo A3), in tal senso orientando il complessivo tenore del provvedimento genetico.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che egli non è chiamato a rispondere del reato di cui al capo A3), che è, invece, ascritto, in fatto, ad altri due soggetti.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha concluso, il 26 agosto 2024, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
NOME COGNOME è stato condannato, in primo grado, alla pena complessiva di anni 6, mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed C 1.158.899 di multa quale membro di un sodalizio transnazionale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo A), nonché per avere cooperato, quale scafista, all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari, avvenuto in Bari il 1 maggio 2021 (capo A3).
In pendenza del giudizio di appello, la Corte di assise di appello di Lecce, con ordinanza del 5 aprile 2024, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicata all’imputato.
A tal fine, ha stimato che il titolo cautelare sia stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari, il 29 dicembre 2021, con esclusivo riferimento al delitto
associativo e che, essendo stata per tale reato irrogata, a titolo di aumento per la continuazione ed in ragione della maggiore gravità del reato-fine, la pena di un anno di reclusione, il periodo di detenzione già patito superi il quantum di sanzione inflitta, sì da imporre la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che «La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata».
Il Tribunale del riesame, adito dal pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., ha, invece, ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari abbia applicato a Seyha la misura cautelare di massimo rigore anche in relazione al reato di cui al capo A3), in tal senso militando il tenore complessivo dell’imputazione, imperniata, in fatto, sul suo coinvolgimento nell’attività criminosa in apparenza ascritta ai soli Awat NOME e NOME.
3. Il vaglio della legittimità, contestata dall’odierno ricorrente, della decisione del Tribunale del riesame salentino deve essere necessariamente compiuto sulla scorta di quanto illo tempore statuito dal Giudice per le indagini preliminari che, nel dispositivo dell’ordinanza del 29 dicembre 2021, applicò la misura cautelare alla maggior parte degli (allora) indagati e, tra gli altri, a NOME COGNOME «in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti nelle imputazioni provvisorie», ciò che impone di verificare quali reati siano stati effettivamente oggetto, in quella sede, di contestazione nei confronti dell’odierno ricorrente.
Pacifico che NOME sia espressamente inserito nel novero dei componenti della societas sceleris, · quale partecipe che «secondo le direttive di NOMECOGNOME si occupava del trasporto dei cittadini extracomunitari a bordo di imbarcazioni dalle coste turche verso quelle italiane», la questione controversa è circoscritta al reato di cui all’art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, contestato al capo A3) della rubrica nei confronti di NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, si legge nell’imputazione, «in concorso tra loro e con un gruppo criminale di persone non identificate operanti in territorio turco e in altri Stati, con più azioni esecutive d un medesimo disegno criminoso, promuovevano, dirigevano, organizzavano e, comunque, compivano atti diretti a procurare l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina ovvero non aveva titolo di residenza permanente in violazione del T.U. 286/98, al fine di trarne profitto anche indiretto».
Ai due imputati è ulteriormente ascritto di avere, in particolare, fornito «assistenza allo scafista NOME COGNOME, cittadino siriano, entrato in modo
irregolare nel territorio nazionale e operante nella frangia turca della organizzazione che aveva trasportato migranti sul territorio nazionale, procurandogli alloggio, danaro e agevolandolo negli spostamenti sul territorio nazionale nonché nel rientro in Grecia per essere reimpiegato nell’attività di trasporto di migranti».
Ritiene, al riguardo, il Tribunale del riesame che COGNOME quantunque non inserito nell’intestazione formale dell’addebito, ne sia, comunque, destinatario, perché autore della condotta analiticamente descritta nella seconda parte della contestazione, la cui storicità è, vieppiù, comprovata dagli esiti delle espletate investigazioni, che attestano, tra l’altro, come egli sia stato supportato da NOME nelle attività di sbarco dei migranti concluse prima del 18 ottobre 2020, nel reperimento di un alloggio in Bari e nell’organizzazione del rientro clandestino in Turchia.
Aggiunge, ad ulteriore avallo dell’estensione del titolo cautelare al capo A3), che il Giudice per le indagini preliminari, alla pag. 53 (recte: 54) dell’ordinanza custodiale, sottolinea, a commento di una conversazione esaminata con riferimento al capo A3), che essa «sia di rilevante valore indiziario in ordine alla condotta di COGNOME, non solo rispetto al reato per cui si procede, ma anche in -s1 relazione alla partecipazione all’associazione, poiché dimostra la non occasionalità della condotta illecita in contestazione e il fatto che egli svolgesse in modo abituale il ruolo di scafista a disposizione dell’organizzazione criminosa, definendo la sua attività come un “lavoro” tanto a riprova peraltro del fatto che egli agisse a fine di lucro».
Il ragionamento non persuade, perché, nel privilegiare profili di natura marcatamente sostanziale, trascura la confezione dell’imputazione, univoca nel circoscrivere il novero dei responsabili della condotta illecita ai due soggetti ivi espressamente indicati, nonché a coloro che – rimasti non identificati e, dunque, senz’altro diversi da NOME COGNOME la cui identificazione era già avvenuta all’atto dell’esercizio dell’azione cautelare – hanno operato in Turchia ed in altri Stati.
D’altro canto, il riferimento, nella descrizione del fatto illecito, a comportamenti posti in essere da NOME (tratteggiato quale scafista che, entrato irregolarmente in Italia, ha curato il trasporto dei migranti sul territorio nazionale ed è stato agevolato da NOME e NOME nel procurarsi alloggio e danaro, negli spostamenti sul territorio italiano e nel fare la spola con la Grecia) non equivale, in via automatica, a configurarne il concorso in uno o più specifici reati-fine che, peraltro, non risultano neanche precisamente enucleati nella loro storicità, ciò che
impone maggiore cautela, al fine di evitare l’incombente rischio di duplicazione dell’addebito di natura associativa.
Per quanto, poi, l’inciso contenuto nell’ordinanza custodiale e riportato dal Tribunale del riesame induca ad ipotizzare che il Giudice per le indagini preliminari abbia, almeno implicitamente, ritenuto il concorso di COGNOME nei reati-fine e, precipuamente, in quello tratteggiato – in termini, a dire il vero, generici ed omnicomprensivi – al capo A3), non può sottacersi, per converso, che quel giudice nulla ha esplicitamente rilevato sul punto ed ha, piuttosto, espresso considerazioni e rilievi riferiti ad un fatto che, si legge alla pag. 41 dell’ordinanza del 29 novembre 2021, si risolve nell’ausilio prestato da NOME e NOME in vista del rientro in Turchia di Seyha, indicato quale soggetto favorito, per essere egli appartenente all’associazione a delinquere, e non anche quale corresponsabile dei fatti illeciti oggetto di specifica contestazione.
Nel caso di specie si è, allora, al cospetto di una situazione connotata da elementi altamente contraddittori e reciprocamente contrastanti, tale da incidere sulla completezza del contraddittorio e sul pieno esercizio del diritto di difesa (utili, sul punto, sono i riferimenti che si traggono dall’indirizzo ermeneutico formatosi in merito all’art. 429, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741 – 01; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258948 – 01), onde illegittima deve ritenersi, in conclusione, l’estensione del titolo cautelare ad un reato del quale, all’atto dell’emissione del titolo genetico della misura de qua agitur, COGNOME non era, con ragionevole certezza, chiamato a rispondere.
Dalle precedenti considerazioni discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 18/09/2024.