Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 5 aprile 2023, confermava quella del Tribunale partenopeo in composizione monocratica, che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in ordine a due delitti di furto aggravato e ad terzo di tentato furto, aventi tutti ad oggetto l’impossessamento di telefoni cellulari nell’ambito di esercizi commerciali. GLYPH
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione dell’art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione al difetto di chiarezza e precisione della contestazione della circostanza aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Lamenta il ricorrente che la contestazione dell’aggravante della destrezza risulta contestata in modo generico e non preciso, trattandosi di aggravanti di tipo valutativo, come tali richiedenti una specifica enunciazione fattuale, nel caso di specie insufficiente a consentire una adeguata difesa all’imputato.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo corretta è la tesi sostenuta dalla Procura AVV_NOTAIO riguardo alla circostanza della natura inedita della censura.
Difatti, nell’atto di appello veniva censurata la sussistenza della aggravante ritenuta in primo grado, non la nullità dell’imputazione, cosicché, il motivo è inedito in quanto è preclusa la doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Deve, infatti, «ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e
ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al risch concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugNOME in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Inoltre va anche evidenziato che la nullità – della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio – per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 – 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01).
Nel caso di specie non risulta – a seguito dell’accesso agli atti consentito alla Corte di cassazione in relazione al dedotto error in procedendo (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092) – che l’eccezione di nullità si stata proposta tempestivamente fin dal primo grado e nel termine dell’art. 491 cod proc. pen., cosicché la stessa è tardiva.
Anzi, ciò che emerge è che l’imputato abbia optato per il rito abbreviato: ebbene – cfr. Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi, Rv. 245252 – 01 — una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizioNOME, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell’accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imputato eccepire in
sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione.
4. Ad ogni buon conto, la Corte di appello nella ricostruzione della dinamica dei furti ha in modo dettagliato rilevato come la destrezza si esprimesse nell’azione posta in essere da parte dell’imputato, che chiedeva alle interlocutrici, vittime del reato, ora una crema idratante, ora formulava domande prive di logica e evidenziava di non saper leggere il numero di telefono scritto su un foglio, ora chiedeva informazioni su diversi prodotti, così ponendo in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non limitandosi ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020. Marciano, Rv. 277952 – 01).
E dunque, nell’imputazione vi è il riferimento alla destrezza, sia normativo che fattuale, in ragione della distrazione delle persone offese, il che costituisce una contestazione adeguata e precisa a consentire la difesa, pur se non vengono esplicitate le condotte poste in essere dall’imputato per provocare la distrazione delle persone offese: certamente nel caso in esame non si rinviene quella radicale diversità che impone rilevare la nullità dell’imputazione, e presuppone la sostanziale eterogeneità fra il fatto accertato e quello contestato.
Si è infatti affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibil individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01; conf. n. 16900 del 2004 rv. 228042 – 01, n. 35225 del 2007 rv. 237517 – 01, n. 15655 del 2008 rv. 239866 – 01, n. 41663 del 2005 rv. 232423 – 01, n. 4497 del 2016 rv. 265946 01, n. 33878 del 2017 rv. 271607 – 01, n. 12328 del 2019 rv. 276955 – 01).
Il motivo è, dunque, oltre che non consentito anche manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (c l ome modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa f delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pre
Così deciso in Roma, 16/01/2024