Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41755 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41755 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH c , je A L p (-& O A -a( ry-C I o PLI12) Lti rP ` – ° -over; <124. GLYPH Lved,e( Rt fr ‘ v., cc, GLYPH TI; L…4A Il udito il difensore 0 2
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento del 30 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all’esito dell’udienza camerale conseguente all’opposizione della persona offesa, NOME COGNOME, alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento instauratosi a seguito della denuncia del predetto, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero con l’ordine d formulare l’imputazione per il reato di furto nei confronti di NOME COGNOME così ritenendo fondata l’opposizione della persona offesa basata sul rilievo che plurimi e convergenti elementi indicavano quale autore del furto di documenti contenuti nell’archivio della RAGIONE_SOCIALE il fratello, NOME COGNOME, unico soggetto ad avere a disposizione le chiavi dell’archivio e unico interessato alla sottrazione della documentazione in quanto amministratore di fatto della società.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui ha dedotto l’abnormità del provvedimento impugNOME per violazione delle disposizioni del codice di rito concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nonché quelle concernenti l’intervento e l’assistenza dell’indagato ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen. per essere stat imposto l’esercizio dell’azione penale per un reato e nei confronti di un soggetto per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reat ex art. 335 cod. proc. pen..
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento dovendo ritenersi il provvedimento impugNOME atto abnorme.
Ed invero, secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sia avulso dall’intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limi determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259158) .
L’ordinanza impugnata, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha formulato l’impugnazione coatta nei confronti di persona non indagata è dunque atto abnorme in quanto, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 – 01), «in materia
di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero avev richiesto l’archiviazione». Il Supremo Consesso, in tale sentenza, ha chiarito che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e perché l’autonomia dell’organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita ove fosse il giudice a ordinare l’imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal pubblico ministero i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge.
6. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari non si è attenuto siffatti principi e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e gli att trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Roma, 3 luglio 2023