Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49563 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE NOME COGNOME nato a LUOGOSANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso di COGNOME NOME ed il “motivo nuovo” presentato il 16 novembre 20 con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso, confutando le ragioni esposte nel provvedimento con il qu è stata disposta la fissazione in Settima Sezione del procedimento con preavviso dei motivi d inammissibilità.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura di abnormità il provvedimento del Giudice delle indagi preliminari di Santa Maria Capua Vetere è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile anche perché teso ad impugnare provvedimento non ricorribile per cassazione alla luce dell’insussistente abnormità;
ritenuto che, invero, il ricorrente si limita a contestare il provvedimento con il quale è stata dis l’imputazione coatta nei confronti del medesimo per il delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. ai danni di COGNOME NOME, nonché nei confronti di COGNOME NOME in ordine al delitto di cui all’art. 479 cod laddove lo stesso provvedimento non avrebbe disposto anche in ordine ad altro procedimento riunito ed in merito al quale era stata presentata congiunta richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Minister nel quale il ricorrente, quale querelante, avrebbe rivestito il ruolo di persona offesa per la ca asseritamente connessa alle dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME che avrebbero determinato la falsa accusa nei confronti del ricorrente per cui pende giudizio;
ritenuto che ciò che in questa sede rileva è esclusivamente il tenore del provvedimento impugnato che risulta ben definito in ordine all’identità degli indagati, della parte offesa ed agli ipotizza calunnia e falso, a nulla rilevando che lo stesso provvedimento non abbia deciso, contestualmente, in ordine ad altre vicende che concernono altri indagati, differente parte offesa e distinto reato che, proprio pe non ricompreso nel provvedimento in questione, non può formare oggetto di impugnazione;
rilevato, infatti, che manifestamente infondata risulta l’ipotizzata stasi del procedimento afferente procedimento riunito ed oggetto di cumulativa richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministe (che comunque non può certo essere impugnato con richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stata disposta l’imputazione coatta per distinti fatti e indagati), permanendo in capo al Giudice il d di provvedere su ogni parte della richiesta ed in capo alle parti il potere di impulso in or provvedimento se del caso omesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.