Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a MONSELICE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/02/2024 del G.I.P TRIBUNALE DI ROVIGO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIOCOGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 8 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Rovigo, decidendo in ordine alla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento a carico di NOME COGNOME, sottoposto a indagini per i reati previsti dagli artt. 610, 614 e 633 cod. pen., ordinava al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 409,
comma 5, cod. proc. pen., di formulare l’imputazione per il delitto ex art. 633 cod. pen., ritenendo, diversamente da quanto sostenuto nella richiesta, che il fatto commesso dall’indagato non fosse di particolare tenuità.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per abnormità.
Rileva il ricorrente che – come evidenziato nella richiesta del Pubblico ministero – il procedimento trae origine da una denuncia nella quale NOME COGNOME riferiva che il padre NOME aveva concesso in locazione a un terzo l’immobile del quale la persona offesa era divenuta proprietaria, in assenza di una sua autorizzazione.
L’ordine di imputazione coatta, invece, ha ad oggetto un fatto diverso da quello denunciato, poiché nella motivazione il Giudice ha osservato che l’indagato ha occupato l’immobile dal 2015, percependo i relativi canoni di locazione anche successivamente e ha ritenuto la condotta abituale richiamando «la risalenza delle controversie giuridiche tra le pari e la pluralità delle pronunce giudiziarie volte a ottenere il rilascio dell’immobile da parte del COGNOME NOME».
Il provvedimento impugnato viola l’art. 112 della Costituzione, che attribuisce solo al pubblico ministero la titolarità dell’azione penale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
Va premesso che le Sezioni Unite, nella pronunzia richiamata dal ricorrente, hanno statuito che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 – 01).
Ha osservato la Suprema Corte che «le disposizioni dell’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa».
Il principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, COGNOME, Rv. 268490 01; Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261645 – 01) e, di recente,
dalle stesse Sezioni Unite, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l’abnormità dell’atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha ordinato al Pubblico ministero di formulare l’imputazione per il reato ex art. 633 cod. pen., compreso fra quelli contestati, in relazione al medesimo fatto storico, costituito dall’occupazione dell’immobile di proprietà del figlio da parte dell’indagato, che lo ha concesso in locazione a terzi senza la sua autorizzazione.
Il G.i.p. ha evidenziato e valorizzato la durata dell’occupazione, la percezione dei canoni di locazione nonché le pregresse condotte tenute dal ricorrente non già mutando il fatto storico contestato bensì al fine di sostenere l’abitualità del comportamento del ricorrente e quindi negare l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Non sussiste, pertanto, la denunciata abnormità.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp-ese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2024.