Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nata a Lecce il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce il 13/10/2023;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME , che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha dispost l’archiviazione delle notizie di reato relative agli artt. 513 e 635 bis cod. pen., ma ordinato al Pubblico Ministero di formulare nei riguardi di NOME NOME e NOME l’imputazione per il delitto in concorso di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen.
L’ipotesi accusatoria è che gli indagati, nell’ambito di un procedimento civile de Tribunale di Lecce- Sezione lavoro -, avrebbero in concorso eluso il provvedimento del Tribunale di Lecce del 22.10.2020 con cui veniva inibito di compiere attività violativa
del patto di non concorrenza stipulato il 28.12.2001 con la RAGIONE_SOCIALE; COGNOME, in concorso, avrebbe infatti sottoscritto per l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative con ex clienti della RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce l’abnormità del provvedimento impugnato.
NOME sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, in concorso con NOME COGNOME, per il reato previsto dall’art. 513 cod. pen. e a titolo monosoggettivo per i reati previsti dagli artt. 635 bis e 388, comma 2, cod. pen.
Il Pubblico ministero, si argomenta, aveva chiesto l’archiviazione per entrambi i reati e avverso la richiesta di archiviazione, l’opposizione della parte civile e il contradditto conseguente avrebbero avuto ad oggetto detta prospettazione d’accusa.
Sostiene il ricorrente che dunque il Giudice per le indagini preliminari, nel disporr l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., non avrebbe potuto fa riferimento ad una fattispecie concorsuale, atteso che la COGNOME non era stata mai indagata per il delitto in questione: nel fare ciò il Giudice avrebbe violato i poteri attr dall’art. 409 cod. proc. pen.
Il provvedimento, si aggiunge, sarebbe quindi abnorme per essere stata l’ordinata l’imputazione per un reato diverso da quello per cui si procedeva e rispetto al quale era stata avanzata la richiesta di archiviazione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Sulla base della stessa ricostruzione fattuale, si assume che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme in ragione del fatto che la ricorrente non era mai stata indagata per il reato per il quale è stata ordinata la imputazione.
E’ pervenuta una memoria da parte del difensore, AVV_NOTAIO, della persona offesa, COGNOME NOME – in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – con cui, quanto a NOME, si ritiene il ricorso inammissibile perch nessuna lesione sarebbe nel caso configurabile, essendo stato il ricorrente indagato e imputato per il reato di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen., ed essendo irrilevante che l’originaria provvisoria imputazione monosoggettiva, sia poi mutata in una ipotesi di compartecipazione criminosa.
Anche quanto alla posizione di COGNOME la parte offesa ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
Le Sezioni unite hanno chiarito, in materia di procedimento di archiviazione, che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagin preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319 de 28/11/2013- dep. 2014-, L, Rv. 257786; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581).
Dunque il Giudice per le indagini preliminari di Lecce con un atto abnorme ha disposto nei riguardi di NOME COGNOME una imputazione coatta per un reato per il quale l’interessata non era stata mai indagata.
A conclusioni diverse deve invece giungersi quanto a NOME COGNOME, il cui ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato in modo condivisibile che non costituisce atto abnorme, e dunque in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazio pubblico ministero, ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuat dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 2 del 16/03/2021, COGNOME, Rv. 281441; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268138).
Ne discende, che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi una diversa qualificazione dei fatti di reato per i quali è stata formulata la richiest archiviazione, ordinando al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione coatta risulta conforme al modello processuale previsto dall’art. 409 cod. proc. pen.
Dunque, è consentito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione nei confronti della persona indagata per gli stessi fatti diversamente qualificati rispetto a quelli per i quali è stata rich l’archiviazione (cfr. Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252312; Sez. 3, n. 28481 del 27/05/2009, COGNOME, Rv. 244565).
In senso simmetrico, peraltro, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso “uti singulus”, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (cfr., Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276535).
Ne consegue, quanto a COGNOME, che l’imputazione coatta non ha avuto ad oggetto un reato diverso rispetto a quello per il quale era indagato; un provvedimento, quello del Giudice per le indagini preliminari di Lecce, non abnorme ma legittimo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 388 cod. pen nei confronti di NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.