Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50092 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50092 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
All’esito delle indagini preliminari svolte nei confronti di COGNOME NOME il P.M. formulava richiesta di archiviazione; proposta opposizione dalla persona offesa, il G.i.p. disponeva procedersi all’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen.
L’avviso dell’udienza non era notificato all’indagato, che non veniva rintracciato; all’udienza del 20 novembre 2019 il G.i.p. rigettava la richiesta di archiviazione, disponendo l’imputazione coatta. Il P.M. emetteva decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato dinanzi al Tribunale di Castrovillari; qui all’udienza del 7 luglio 2023, su eccezione della difesa che lamentava la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio senza che fosse stato dato avviso all’indagato, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, per l’omessa notifica al COGNOME dell’avviso dell’udienza camerale, con restituzione degli atti al P.M.
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Castrovillari deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato; con la restituzione degli atti al P.M. si è realizzata un’inevitabile stasi del procedimento poiché, non essendo stata dichiarata la nullità dell’ordinanza conclusiva dell’udienza camerale (e, quindi, dell’ordine di imputazione coatta) la parte pubblica si vedrebbe costretta a emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, così imponendo l’adozione di un provvedimento affetto da evidente causa di nullità, permanendo il vizio che ha colpito la celebrazione dell’udienza camerale dinanzi al G.i.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va in primo luogo osservato che l’omessa notifica all’indagato dell’avviso relativo all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. dal G.i.p., oltre ad integrare causa di nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12200 del 27/11/2014, dep. 2015, Bitossi, Rv. 262868 – 01; Sez. 6, n. 1441 del 26/5/1990, COGNOME), in ragione dell’adozione successiva del provvedimento di imputazione coatta, che consente di omettere l’avviso all’indagato ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., integra un’ipotesi di nullità generale per violazione dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
1.2. Il Collegio è consapevole che è stata più volte affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., spettando solo al P.m. la legittimazione ad impugnare quel provvedimento (Sez. 1, n. 39906 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 273869 – 01; Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, COGNOME, Rv. 273578 – 01; Sez. 3, n. 15251 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269649; Sez. 5, n. 6807 del 21/1/2015, D.R., Rv. 262688); ma il
dato che qui rileva è l’individuazione di una causa di nullità che, pur non deducibile
direttamente con il ricorso per cassazione, possa esser fatta valere dall’imputato nel rispetto dei termini fissati dagli artt. 180 e 181 cod. proc. pen.
Come si è di recente osservato, confermando l’orientamento che esclude la ricorribilità in cassazione del provvedimento adottato dal G.i.p., omettendo di dare avviso all’indagato dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017, COGNOME, Rv. 271499 – 01), «il soggetto, nei cui confronti è stata formulata l’imputazione, non resta privo di tutela. Ed invero, secondo il fisiologico sviluppo del procedimento, l’imputazione coatta deve essere preceduta dal contraddittorio in camera di consiglio, che solo giustifica sul piano delle garanzie il venir meno dell’obbligo per il P.M. di inviare l’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. (si rinvia sul punto a Corte Cost. n. 460 del 2002 e n. 491 del 2002). Correlativamente, la circostanza che l’epilogo della fase delle indagini preliminari sia stato contrassegnato dall’anomalia rappresentata dall’emissione dell’ordine di formulare l’imputazione, non preceduto dall’udienza nella quale deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti interessate, implica che venga ad assumere rilievo la mancata comunicazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ciò che l’imputato può utilmente dedurre in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento».
Nel caso in esame, la difesa dell’imputato ha eccepito la nullità dell’ordinanza del G.i.p. nel primo momento utile, costituito dall’udienza davanti al Tribunale ove era stato citato a comparire l’imputato in relazione al reato per cui era prevista la citazione diretta a giudizio.
1.3. Così ricostruita la progressione procedimentale, è evidente come il provvedimento impugnato, limitando la declaratoria di nullità al solo decreto di citazione diretta e disponendo la restituzione degli atti al P.M., ha determinato una situazione processuale che si caratterizza per l’abnormità funzionale del provvedimento del G.i.p., patologia individuata secondo l’insegnamento delle Sezioni unite «nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo», con riguardo alle ipotesi «in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (Sez. Unite, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10.).
Il P.M. cui sono stati restituiti gli atti, dovendo dare esecuzione all’ordinanza del G.i.p. che ordinato l’imputazione coatta – provvedimento ancora efficace perché non travolto dalla declaratoria di nullità pronunciata dal giudice del
dibattimento – sarebbe costretto ad emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, affetto dal medesimo vizio già rilevato.
Dalle statuizioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso; poiché per effetto dell’ordinanza impugnata, si è creato un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (effetto proprio, in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme), va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari del 20 novembre 2019, cui vanno restituiti gli atti per l’ulteriore corso, dovendosi provvedere alla nuova celebrazione dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari pronunciata in data 20/11/2019 e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6/12/2023