Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39676 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta imputazione coatta;
.4.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, emessa in data 29 aprile 2022 nel procedimento n. 530601/2014 Mod. 44, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di archiviazione in un procedimento contro ignoti (Mod. 44) e, contestualmente,ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati’ di NOME COGNOME, ordinandone , Gan.testuairment-s l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 677 cod. pen.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli affidandosi a un unico motivo.
Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., ritenendo il provvedimento impugnato abnorme facendo riferimento al fatto che il G.I.P. abbia ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto che non era sottoposto a indagini e, contestualmente, abbia imposto nei suoi confronti l’imputazione coatta così debordando dai suoi poteri, sostituendosi illegittimamente al pubblico ministero e violando il diritto di difesa del soggetto non sottoposto a indagine, quindi, non destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione all’udienza camerale e conseguente mancata conoscenza degli atti d’indagine (si cita Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786).
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta imputazione coatta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come correttamente indicato dal ricorrente, nel caso di specie è applicabile il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786, secondo cui in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’
335 cod. proc. pen.; si veda anche Sez. 4, n. 13217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907).
3. Sulla base dell’enunciato principio, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente all’ordine di formulazione dell’imputazione, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente all’ordine di formulazione dell’imputazione. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Napoli.
Così deciso il 21/10/2022