Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1005 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il 22/02/1976
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
svolta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla disposta formulazione dell’imputazione in relazione all’autonoma condotta di violenza privata indicata, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Civitavecchia;
l’avv. NOME COGNOME del foro di Civitavecchia, per COGNOME NOMECOGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l’annullamento.
Ritenuto in fatto
1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia formulava richiesta di rito immediato nel procedimento iscritto a carico di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 624 bis, 368 e 56 e 610, cod. pen., quest’ultimo avente a oggetto la minaccia rivolta alla persona offesa Gravi! COGNOME che non gli avrebbe restituito i beni sottratti dall’abitazione concessa in comodato, qualora lo avesse denunciato, non riuscendo nell’intento per l’opposizione della persona offesa . (in Santa Marinella il 22/09/2023). Il GIP rigettava la richiesta non rilevando una palese ed evidente gravità indiziaria e, con atto successivo, il pubblico minister formulava richiesta di archiviazione per tali reati perché gli elementi no consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
A seguito di tale richiesta, il GIP ha pronunciato ordinanza ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., rilevando che dalle indagini erano emerse alcune circostanze che ha ritenuto incontrovertibili: l’indagato era consapevole che l’immobile concesso in comodato d’uso alla persona offesa era ancora occupato da questa allorquando si erano verificati i fatti; l dichiarazioni del querelante che aveva denunciato la sottrazione di alcuni averi custoditi in quell’immobile erano riscontrate dalla spontanea riconsegna, dopo l’avvio del procedimento penale, di parte di tali effetti dal rinvenimento di altri ad esito di perquisizione della predetta abitazione nonostante l’indagato non avesse titolo per il rilascio dell’immobile, eg aveva arbitrariamente estromesso la persona offesa e la sua famiglia dal suo godimento, condotta che integrerebbe, secondo il giudicante, gli elementi costitutivi di un’autonoma ipotesi di violenza privata, non contestata e ulteriore rispetto al tentativo oggetto della incolpazion (come sopra descritta), ritenendo che la concessione in uso di un immobile non esime il proprietario dall’obbligo di astenersi da ogni ingerenza nella tt b. t/A sfera di godimento dell’usuario, resa GLYPH in forza dell’accordo negoziale, la possibilità materiale di tale ingerenza (ricollegata a disponibilità delle chiavi dell’immobile) non rendendola giuridicamente lecita. Pertanto, ha ordinato al pubblico ministero di formular l’imputazione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa del COGNOME formulando due motivi, con i quali ha dedotto nullità del provvedimento in relazione all’art. 606 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. per abnormità dello stesso secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 40984 del 2018, COGNOME per
avere il GIP disposto l’imputazione coatta in riferimento a un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e neppure contestato, trattandosi di una violenza privata inerente a una condotta diversa dal tentativo originariamente ipotizzato dall’accusa nella richiesta di rito immediato e, dopo il rigetto da parte GIP, in quella di archiviazione.
Il ricorso, già assegnato dal magistrato addetto all’esame preliminare dei ricorsi, alla Settima Sezione di questa Corte, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., è stato trasmesso alla Quarta Sezione per la trattazione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta formulazione dell’imputazione in relazione all’autonoma condotta di violenza privata indicata, con restituzione degli atti GIP del Tribunale di Civitavecchia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
Secondo il diritto vivente, in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’ 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nell sfera di autonomia della pubblica accusa (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257787 – 01), costituendo atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviaz (Sez. lJ n. 4319/2014 cit., Rv. 257786 – 01, in cui la Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.).
In perfetta aderenza a tali principi, si è, al contrario, ritenuto non abnorme, né alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, or l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico minist nella richiesta di archiviazione (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268138 – 01; Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, COGNOME, Rv. 281441 – 01, in fattispecie relativa alla formulazione dell’ordine di imputazione coatta per il reato rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni pers
reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione). In tale arresto, peraltro, s è precisato, in maniera del tutto condivisibile, che il potere di qualifi giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa immanente del giudice in tutte l fasi del procedimento, rientrando nei poteri di controllo sull’iniziativa penale pubblico ministero che non interferisce sull’esercizio dell’azione penale da parte dell’organo dell’accusa.
Ciò posto, nella specie, è lo stesso GIP ad affermare che la violenza privata per la quale ha disposto l’imputazione coatta, senza nemmeno considerare gli altri reati, rispetto ai quali (quantomeno per il furto in abitazione) ha pure ritenu incontrovertibili alcune circostanze, riguardava una ulteriore condotta rispetto a tentativo di violenza privata contestato dal pubblico ministero, inerente invero all minaccia di non restituzione dei beni oggetto di precedente sottrazione, laddove oggetto della disposta imputazione coatta è l’arbitraria estromissione della persona offesa dal legittimo godimento dell’immobile concesso in comodato d’uso.
Tanto premesso, la questione all’esame va risolta, ancora una volta, alla stregua dei principi fissati dal diritto vivente.
In base ad essi, costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’ 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273581 – 01). In quella sede, operato un rinvio a Sezioni Unite Minervini del 2005, si è ricordata la linea di demarcazione tra l’attività del pubbl ministero ed il potere di controllo del giudice nel procedimento di archiviazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale, per ribadire che detti confini sono ben definiti e conformi ai principi dell’obbligatorietà dell’azione penale e della titolarità in capo all’organo requirente (art. 112 Cost.), essendo riservata al giudi delle indagini la funzione di controllo e di impulso (v. Corte cost. n. 88 del 1991, 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002), precisandosi che il dato saliente «…attiene alla sfera di valutazion del giudice per le indagini preliminari, non limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall’organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. I travalicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica di abnormità sopra chiarita, l’abnormità della decisione». Nella stessa sede, operando un rinvio alle Sezioni unite n. 4319/2014, sopra già richiamate, la Corte ha ricordato l’operato distinguo tra le ragioni dell’abnormità dell’atto (attinen rapporto pubblico ministero/giudice) e gli effetti pregiudizievoli dell’atto medesimo concernenti non soltanto l’alterazione del riparto di attribuzioni tra l’orga
deputato in via esclusiva all’esercizio dell’azione penale ed il suo “controllore”, anche il diritto di difesa della persona, imputata per effetto del provvedimento senza mai aver potuto interloquire, da indagata, sul fatto contestatole. Sotto tale ulteriore profilo, peraltro, che chiama direttamente in causa l’interesse a impugnare della persona indagata, la Corte ha precisato che l’imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l’indagato di interloquire sull’accusa e sulla su legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di e sottoposto a processo; interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall’ordinamento nel prosieguo procedimentale. In questa situazione, l’indagato è, dunque, pienamente legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole per ottenerne la rimozione.
4. Da quanto precede, si ricava la fondatezza dell’impugnazione e l’abnormità dell’ordinanza impugnata, avendo il giudice imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione per una condotta che non aveva costituito oggetto della incolpazione di cui alla richiesta di giudizio immediato e, dopo il suo rigetto, quella di archiviazione. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con restituzione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso, second principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia, ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
Deciso il 18 dicembre 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Présidente / GLYPH fi Em e:InCié/g Q/ Salvo
NOME