Imputazione Coatta: Quando il Giudice Può Cambiare la Qualificazione del Reato?
La procedura penale prevede un delicato equilibrio di poteri tra Pubblico Ministero e Giudice per le Indagini Preliminari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti e le facoltà del GIP quando non condivide la richiesta di archiviazione, in particolare riguardo all’ordine di imputazione coatta. La pronuncia conferma un principio fondamentale: il giudice può non solo imporre al PM di procedere, ma anche di farlo per un reato diverso da quello inizialmente contestato, senza che ciò costituisca un atto abnorme.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Archiviazione all’Ordine del GIP
Il caso trae origine da un’indagine preliminare in cui il Pubblico Ministero, dopo aver iscritto una notizia di reato per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), aveva richiesto la chiusura del procedimento, ritenendo non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, tuttavia, non ha accolto tale richiesta. Analizzando gli atti, ha ritenuto che i fatti non andassero archiviati, ma che anzi configurassero una diversa e più grave ipotesi di reato, ovvero la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.). Di conseguenza, ha rigettato la richiesta del PM e ha ordinato la cosiddetta “imputazione coatta”, obbligando la Procura a formulare l’accusa per il diverso reato da lui individuato.
Il Ricorso per Cassazione e la Tesi dell’Atto Abnorme
L’indagato, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del GIP, sostenendone l'”abnormità”. Secondo la difesa, il GIP avrebbe travalicato i propri poteri, interferendo con le prerogative del Pubblico Ministero. L’atto sarebbe abnorme perché il giudice, ordinando l’imputazione per un reato diverso da quello per cui il PM aveva esercitato l’azione penale (e poi chiesto l’archiviazione), avrebbe compiuto un’azione non prevista dal sistema processuale, creando una situazione di stallo e incertezza giuridica.
La Legittimità dell’Imputazione Coatta con Nuova Qualificazione
La tesi della difesa si scontra con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e mai messo in discussione. Il potere del GIP di controllare la richiesta di archiviazione non si limita a un semplice “sì” o “no”. Al GIP è attribuito il potere-dovere di valutare l’intero compendio investigativo e di dare ai fatti la corretta qualificazione giuridica. Se ritiene che i fatti raccolti integrino un reato, anche diverso da quello ipotizzato dal PM, può legittimamente ordinare l’imputazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato la sua giurisprudenza costante. I giudici supremi hanno spiegato che il provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta di archiviazione e ordina l’imputazione coatta per il medesimo fatto, ma con una diversa qualificazione giuridica, non è né abnorme né in alcun modo impugnabile.
Il ragionamento della Corte si fonda sui seguenti pilastri:
1. Sovranità del Giudice: Il GIP è il primo giudice a valutare la fondatezza della notizia di reato. Il suo compito è garantire che la decisione di non procedere del PM sia corretta. In quest’ottica, la qualificazione giuridica del fatto è una prerogativa tipicamente giurisdizionale.
2. Assenza di Stasi Processuale: L’atto non è abnorme perché non crea una paralisi del procedimento. Al contrario, ne garantisce la prosecuzione verso la fase dibattimentale, dove l’indagato avrà piena facoltà di difendersi dalla nuova accusa.
3. Inammissibilità dell’Impugnazione: Il sistema processuale non prevede un mezzo di impugnazione specifico contro tale ordinanza. L’eventuale errore del GIP potrà essere fatto valere nelle fasi successive del giudizio. Di conseguenza, il ricorso diretto in Cassazione è precluso.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza il ruolo di controllo del GIP sull’esercizio dell’azione penale. Il Pubblico Ministero non è l’arbitro assoluto della qualificazione giuridica dei fatti nella fase investigativa. Il GIP può e deve intervenire per correggere eventuali errori di valutazione, anche imponendo un’imputazione per un reato diverso e più grave. Questa pronuncia chiarisce che tale potere rientra pienamente nella fisiologia del sistema processuale e non può essere contestato attraverso il ricorso per abnormità. Per l’indagato, la sede per contestare la nuova accusa non è un’impugnazione preventiva, ma il processo stesso.
Un Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) può ordinare al Pubblico Ministero di formulare un’accusa per un reato diverso da quello inizialmente contestato?
Sì. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il G.i.p., nel rigettare una richiesta di archiviazione, ha il potere di ordinare l’imputazione coatta per il medesimo fatto storico, attribuendogli una qualificazione giuridica diversa e anche più grave rispetto a quella ipotizzata dal Pubblico Ministero.
L’ordine di imputazione coatta con una diversa qualificazione giuridica del fatto è considerato un atto ‘abnorme’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito in modo costante che tale provvedimento non costituisce un atto abnorme. Non si verifica né un’indebita ingerenza nelle funzioni del PM, né una stasi del procedimento, in quanto l’indagato potrà difendersi dalla nuova accusa nelle fasi successive del processo.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza del G.i.p. che rigetta l’archiviazione e ordina l’imputazione coatta con un nuovo titolo di reato?
No. Il provvedimento con cui il G.i.p. ordina l’imputazione coatta, anche con una diversa qualificazione del reato, non è impugnabile. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, in quanto il sistema processuale non prevede questo specifico mezzo di gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1014 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza in data 27/10/2025 del GIP del TRIBUNALE DI PADOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 27/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero. In particolare, con l’ordinanza impugnata il G.i.p. ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’art. 643 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per come ritenuto dal pubblico ministero al momento dell’iscrizione nel registro notizie di reato e con la richiesta di archiviazione.
1.1. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata Ł affetta da abnormità, in quanto il g.i.p. ha disposto l’imputazione coatta in relazione a una fattispecie di reato diversa da quella per la quale il Pubblico ministero aveva originariamente iscritto la notizia di reato e, successivamente, avanzato la richiesta l’archiviazione.
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile alla luce dell’oramai risalente e mai contrastato orientamento di legittimità che ha spiegato che «non costituisce atto abnorme, nØ in alcun modo Ł impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione» (Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264509 – 01; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268138 – 01; Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, COGNOME, Rv. 281441 – 01; Sez. 5, n. 25185 del 05/06/2025, COGNOME, Rv. 288205 – 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
– Relatore –
Ord. n. sez. 2256/2025
CC – 10/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.