Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32481 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME, nata a Bergamo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Milazzo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a San Donato Milanese il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 14/03/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza venga annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso;
letta la memoria depositata dai difensori di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella quale si chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Milano ha proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale collegiale di Milano del 22 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Gup per la rinnovazione dell’udienza preliminare.
Nel ricorso il PM eccepisce l’abnormità del provvedimento del Tribunale, a fronte della formulazione di una “imputazione alternativa”, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare e del conseguente decreto che ha disposto il giudizio in relazione alla formulazione “perplessa” dell’imputazione. Dal provvedimento impugnato e dal ricorso risulta che l’originaria contestazione mossa agli imputati – che concerne le procedure concorsuali per il conferimento di attività didattiche integrative a favore di corsi di studio dell’RAGIONE_SOCIALE – era stata formulata come violazione dell’art. 353 cod. pen. In particolare, si ipotizzava che gli imputati avevano turbato, con promesse e collusioni, e in violazione del principio di imparzialità costituzionalmente tutelato (art. 97 Cost.), dette procedure, predisponendo i relativi bandi al fine di favorire
alcuni candidati “protetti”, con l’aggravante rappresentata dal fatto che gli imputati erano componenti della commissione aggiudicatrice.
2.1. Nel corso dell’udienza preliminare il PM, preso atto dell’intervento di alcune sentenze della Cassazione che avevano escluso la riconducibilità di detti fatti alla violazione dell’art. 353 cod. pen., “integrava la imputazione” inserendo come riferimento normativo, accanto all’art. 353, le parole “o 323 c.p.” e aggiungendo, nella descrizione del fatto, alla violazione della norma costituzionale, anche quella “della promozione e del merito (art. 1, comma IV L.n. 240/10)” e specificando che la collusione era consistita nell’essersi gli imputati accordati per favorire “intenzionalmente” il candidato.
L’ordinanza con la quale viene dichiarata da parte del Giudice del dibattimento la nullità dell’atto imputativo non è soggetta alle ordinarie impugnazioni. Il PM ricorrente ne ha però dedotto l’abnormità, condizione talmente patologica da consentire l’immediato ricorso per cassazione.
Al riguardo, è opportuno rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715).
3.1. In riferimento alla “imputazione alternativa” si è evidenziato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio laddove essa non determina violazione del diritto di difesa, sempre che, però, i fatti nella loro materialità siano specificatamente descritti (da ultimo, Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018 dep. 14/03/2019, PmT c/Mezzasalma, Rv. 275427 – 01, relativa alla contestazione alternativa dei delitti di falsa testimonianza e di false informazioni al pubblico ministero).
Ciò premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non si è di fronte ad un atto abnorme, avendo il Tribunale esercitato legittimamente la propria facoltà di verificare se il decreto che dispone il giudizio rispetta il criterio dell’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di reato (art. 429 cod. proc. pen.).
Invero, a seguito delle modifiche apportate dal PM nell’udienza preliminare, si è data vita, non a una imputazione alternativa, ma una “imputazione ibrida”, per cui nella unitaria contestazione si rinvengono – sovrapposti in modo indistinto – elementi costitutivi di entrambe le fattispecie. Inoltre, per la nuova contestazione dell’abuso di ufficio, non sono stati neppure indicati tutti gli elementi strutturali della fattispecie (ad esempio, manca il riferimento all’intento di “procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero a arrecare ad altri un danno ingiusto”). Infine, l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 353 cod. pen. – la cui indicazione in fatto è riferita alla complessiva imputazione – non è in alcun modo correlabile all’abuso di ufficio.
Per cui non è certamente illogica l’argomentazione del Tribunale secondo cui tale tecnica contestativa si è risolta “in una imputazione incerta sotto il profilo della qualificazione giuridica, quindi carente dei requisiti di certezza e precisione espressamente richiesti a pena di nullità”.
A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 4 luglio 2024
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