Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Gambia il 26/05/1994 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza, qui impugnata, del 12 ottobre 2023, ha confermato quella del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, del 7 febbraio 2020, di condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 309/90.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi.
2.1. Col primo denuncia, ex art. 606 comma 1, lett c) cod.proc.pen violazione di legge in relazione agli artt. 143, 147, 177 e 178, comma 1 let segg, 185 cod proc pen, per la mancata traduzione in lingua inglese, lin conosciuta e compresa dall’imputato alloglotta, della sentenza di secondo gra del decreto di citazione in appello, della sentenza di primo grado, da cui mancata effettiva conoscenza dei predetti atti in capo all’imputato la nullità stessi e di quelli successivamente adottati e la violazione del diritto di dife
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pen violazione di legge in relazione agli artt. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, conv. In L n. 176/20, artt. 177 e 178, comma 1 lett c, e segg, 185 cod proc pen. P mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procurato generale presso la Corte di appello territoriale (nella PEC inoltrata il 2 ottobr al difensore era allegato il solo decreto di citazione a giudizio in appe dunque, conclusioni neppure allegate al fascicolo nonostante l’istanza in tal s a firma della difesa tecnica dell’imputato, da cui violazione del diritto di di
2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pe violazione di legge in relazione agli artt. 415-bis e 177 e segg cod proc pe difetto di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c pen al difenscire di fiducia dell’imputato (le notifiche sono state eseguite pr difensore di ufficio, quindi all’imputato che alla ricezione dell’atto ha nomi difensore di fiducia, non raggiunto da notifica alcuna), da cui violazione del d di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
E’ orientamento consolidato quello, da ultimo riaffermato da Sez. 1, n. 442 del 16/10/2024 Ud. (dep. 03/12/2024 ) Rv. 287282 – 01, secondo cui l’omessa traduzione della sentenza, o del decreto di citazione in appello (Sez. 6, n. del 30/11/2023 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 286113 – 01), al cospetto di imputat alloglotto, integra nullità generale a regime intermedio, nullità eccepibile da del difensore dell’imputato (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023 Ud. (d 30/01/2024) Rv. 286113 – 02, «Il difensore dell’imputato alloglotto è legitti ad eccepire l’omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell’assis trattandosi di attività rientrante nella complessiva difesa tecnica a lui af non invece di atto personalissimo riservato in esclusiva all’imputato»).
2. Analoga la conseguenza della mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, evenienza dedotta col secondo motivo d
ricorso.
dictum
Richiama il Collegio il di Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024 Ud. (dep.
29/05/2024 ) Rv. 286498 – 01 «Nel giudizio cartolare di appello celebrato vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covi
19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato d conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regi
intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difen che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire
3. Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, non prevedendo disposizione di cui all’art. 415-bis cod proc pen alcuna scansione temporale n
seriazione delle notifiche.
4. Le valutazioni appena svolte, che attestano la fondatezza dei primi d motivi, devono tuttavia essere posposte alla, preliminare, attestazione della o intervenuta prescrizione del reato, commesso il 30 novembre 2016, anche considerati i 63 giorni di sospensione dal 6 dicembre 2019 al 7 febbraio 2020.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescrizione.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2015
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Il Presidente