Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4707 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4707 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Rimini,
avverso la sentenza emessa in data 08/05/2025 dal Tribunale di Rimini;
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA;
rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
I
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha c l’annullamento del provvedimento impugnato, con diretta rideterminazione in sede di legittimi del termine finale delle ricerche.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 08/05/2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale d Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – già dichiarati irreperibili – in ordine ai reati loro rispettivamente per mancata conoscenza da parte loro della pendenza del processo e disponeva che personale dei Carabinieri di Riccione effettuasse le ricerche di NOME fino al 1° luglio 2037 e di COGNOME NOME fino al 12 febbraio 2028, date nelle quali, secondo il calcolo effettuato dal giudi erano spirati i rispettivi termini di prescrizione dei reati: trattandosi di reati commes dell’introduzione della c.d. legge Cartabia, il giudice ha ritenuto di applicare la di previgente in quanto più favorevole agli imputati; di conseguenza, per COGNOME, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) che si estingue in anni 18 e mesi 9 dalla commissione, è stato individua il termine finale delle ricerche nel 1° luglio 2037; per COGNOME e COGNOME, il termine de febbraio 2028.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, chiedendo l’annullamento, limitatamente all’individuazione del termi massimo di durata delle ricerche degli imputati e articolando un unico motivo di doglianza con quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione all’art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali ivi richiamate.
Assume, in particolare, il ricorrente che – premesso che l’art. 420-quater cod. proc. dispone che le ricerche sarebbero dovute proseguire fino alla scadenza del termine di cui all’a 159, ultimo comma, cod. pen. (indicato nel doppio del termine ordinario di prescrizione di all’art. 157 cod. pen., che è di 12 anni per il delitto di riciclaggio e di 10 anni per il del pluriaggravato) – il Giudice (ai sensi del combinato disposto degli artt. 420-quater.3 cod. proc. pen. e 159 ultimo comma cod. pen.) avrebbe dovuto individuare il termine massimo per le ricerche di COGNOME in ventiquattro anni, con scadenza il 10 dicembre 2038 (la contestazione indica il mese di ottobre, quindi per il principio del favor rei il giorno di commissione del reato è individuato nel primo del mese), in relazione al reato di riciclaggio contemplato all’art. 6 cod. pen., di cui al capo a), e per le ricerche di per COGNOME e COGNOME, in applicazione della medesima disposizione, in venti anni dopo la commissione del reato, con scadenza il 28 luglio 2038, in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo o).
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il giudice dispone che, “fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia super termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confron stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintra le sia personalmente notificata la sentenza”.
Va premesso che Sezioni Unite (sent. n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01) hanno riconosciuto la ricorribilità diretta della sentenza pronunciata ex art. 420quater cod. proc. pen. per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ess già in passato ritenuto (Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024, COGNOME, Rv. 286276-01) che, co riferimento alla determinazione della durata delle ricerche dell’imputato, debba operare garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali av natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche d soggettivo.
3.1. Come è noto, l’art. 159, ultimo comma, cod. pen., inserito dall’art. 1, co. 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 162, prevede che “quando è pronunciata la sentenza di cui all’art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può esse superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157 cod. pen.”.
3.2. A sua volta, il disposto dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. prevede ch “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editta stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitt quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge pe reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la le stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
3.3. In applicazione delle suddette disposizioni, osserva il Collegio che il rea riciclaggio di cui al capo a), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dodici a reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni ventiquattro) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 1° ottobre 2018 (data de commesso reato, a tenore dell’imputazione che indica “mese di ottobre 2018), con termine che
andrà a scadere il 10 ottobre 2042, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato; diversamente, il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 2, 5, e 7 nr. 7 cod. pen., contemplato al capo o), per il quale è prevista la pena detentiva massima di d anni di reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni venti) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 28 luglio 2018 (data d commesso reato), con termine che andrà a scadere il 28 luglio 2038, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato (cfr., Sez.6, n. 5035 del 17/01/2025, Botea, non mass.).
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. che viene fissato nelle seguenti date: 1.10.2042 per COGNOME NOME, 28.7.2038 per COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nel resto, la sentenza impugnata viene confermata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod pen. che viene fissato nelle seguenti date: 1.10.2042 per COGNOME NOME, 28.7.2038 per COGNOME NOME e COGNOME NOME. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente