Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10979 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10979 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 25/06/1975
avverso la sentenza del 21/05/2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza, impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini per l’individuazione dei termini per le ricerche;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 21 maggio 2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata NOME – già dichiarata irreperibile con provvedimento reso dal Pubblico Ministero in data 4 settembre 2023 – in ordine ai reati ascrittile, per mancata conoscenza da parte della medesima NOME della pendenza del processo, e disponeva che personale della Guardia di Finanza effettuasse ricerche dell’imputata fino al 14 settembre 2037, in relazione al reato di cui al capo a), e fino al 12 aprile 2028, in relazione al reato di cui al
capo b), (date nelle quali, secondo il calcolo effettuato dal giudice, erano spirati i rispettivi termini di prescrizione), rendendo infine le statuizioni consequenziali.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini chiedendone l’annullamento, limitatamente all’individuazione del termine massimo di durata delle ricerche dell’imputata, e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione all’art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali ivi richiamate.
Assumeva, in particolare, che – premesso che l’art. 420-quater cod. proc. pen. disponeva che le ricerche sarebbero dovute proseguire fino alla scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen. (indicato nel doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen.) – il Giudice avrebbe dovuto individuare il termine massimo per le ricerche dell’imputata in ventiquattro anni, con scadenza il 14 dicembre 2042, in relazione al reato di riciclaggio contemplato all’art. 648-bis cod. pen., di cui al capo a), e in dodici anni, con scadenza il dicembre 2030, in relazione al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi contemplato all’art. 497-bis cod. pen., cui al capo b).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il giudice dispone che, “fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza”.
L’art. 159, ultimo comma, cod. pen., inserito dall’art. 1, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, di., 31 ottobre 2022, n. 162, prevede che “quando è pronunciata la sentenza di cui all’art. 420 quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157”.
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A sua volta, il disposto dell’art. 157, commi 1 e 2, cod. pen., prevede che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
In applicazione delle suddette disposizioni, osserva il Collegio che il reato di riciclaggio di cui al capo a), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dodici anni di reclusione, si prescrive per l’appunto in dodici anni, sicché il termine massimo per le ricerche dell’imputata è di ventiquattro anni (pari al doppio), con decorrenza dal 14 dicembre 2018 (data del commesso reato, a tenore dell’imputazione), termine che pertanto andrà a scadere il 14 dicembre, 2042, e non il 14 settembre 2017, data errata indicata nel provvedimento impugnato; diversamente, il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., contemplato al capo b), per il quale è prevista la pena detentiva massima di cinque anni di reclusione, si prescrive in sei anni, così che il termine massimo per le ricerche dell’imputata in relazione a tale ultimo reato è di dodici anni (pari al doppio), con decorrenza da data antecedente e prossima al 14 dicembre 2018 (data del commesso reato, a tenore dell’imputazione), termine che pertanto andrà a scadere in data anteriore e prossima al 14 dicembre 2030, e non il 12 aprile 2028, data anch’essa errata e indicata nel provvedimento impugnato (cfr., in termini, Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024, COGNOME, Rv. 286276 – 01).
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini – Sezione G.I.P., in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini – Sezione G.I.P., in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 11/12/2024