Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha conclusa per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza n. 656/2022, emessa dalla Corte di Appello di Potenza all’esito dell’udienza celebratasi il 28 ottobre 2022, confermativa della decisione resa in data 4 giugno 2019, con la quale il G.I. P. del Tribunale di Potenza aveva condanNOME l’imputato alla pena di cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione perché dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, aggravato ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il ricorso si articola in due motivi.
2.1. Con il primo, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 178 e seggi. cod. proc. pen.
In particolare, si sostiene che la Corte . di appello non abbia tenuto in considerazione lo stato detentivo dell’imputato relativo ad altro procedimento penale, erroneamente affermando che egli sarebbe comparso a seguito di citazione ex art. 601 cod. proc. pen.
Si evidenzia, al contrario, che COGNOME, a far data dal 14 luglio 2020, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, prima, ed agli arresti domiciliari, successivamente.
Si aggiunge che, all’udienza del 28 ottobre 2022, che Faceva seguito alla prima udienza fissata per la data del 10 aprile 2022, ma non celebratasi, il difensore dell’imputato aveva rappresentato alla Corte di appello la permanenza dello stato detentivo del proprio assistito, chiedendo, invano, che se ne disponesse la traduzione.
Alla luce di tale situazione, si assume, dunque, che la suddetta Corte avrebbe dovuto rinviare d’ufficio il processo e disporre la traduzione dell’imputato; e ciò anche in mancanza di espressa richiesta del prevenuto e previa verifica che non vi fosse stato espresso rifiuto a comparire.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione con riferimento alle richieste, avanzate nell’atto di appello, di un diverso trattamento sanzioNOMErio e dell’esclusione della duplice interdizione (dai pubblici uffici e legale) disposta in primo grado.
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza e genericità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo dedotto è manifestamente infondato in diritto, alla luce dei chiari principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 – 247836.
In tale decisione si è affermato che, diversamente da quanto è previsto per il giudizio ordinario di primo o di secondo grado, in cui deve sempre essere assicurata – in mancanza di un suo espresso rifiuto a comparire – la presenza dell’imputato in base alla regola generale dettata dall’art. 420-ter cod. proc. pen., spettando al giudice disporre anche d’ufficio il differimento dell’udienza in presenza dell’impedimento dell’imputato, nel giudizio abbreviato camerale, di primo grado o di appello, in cui la presenza dell’imputato non è necessaria ex lege, l’impedimento del giudicabile detenuto per altra causa, ancorché noto al giudice, determina il differimento dell’udienza soltanto nel caso in cui l’imputato abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire, gravando su di lui l’onere di comunicare al giudice tale sua volontà (Sez. U, n. 25399 del 2010, F., cit.: «…nel giudizio camerale di appello la presenza dell’imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente»).
Nel giudizio camerale, quindi, l’impedimento dell’imputato costituito dal suo stato detentivo è ininfluente e non produce effetti, se il detenuto non adempia l’onere di informare il giudice della sua condizione contingente e della sua volontà di intervenire in udienza, potendo, altrimenti, presumersi la sua rinunzia ad essere presente (Corte EDU, 18/10/2006, Hermi c. Italia).
Ciò implica che – per il corretto esercizio del diritto al giudizio camerale in presenza – l’onere sia assolto con regollarità e tempestività, cioè che la comunicazione dell’impedimento causa detentionis avvenga in modo da consentire l’utile traduzione dell’imputato per l’udienza fissata (ancora Sez. U, n. 25399 del 2010, F., cit.: «…invero, tralasciando le ipotesi in cui non ricorre u inadempimento dell’onere per impossibilità di rispettarlo, se si consentisse che l’imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l’onere e comunicare l’impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all’ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l’udienza, allora l’adempimento dell’onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l’udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo»).
Le Sezioni Unite hanno, in seguito, precisato che, nel giudizio d’appello avverso la sentenza pronunciata all’esito del rito abbreviato, la richiesta di partecipazione da parte dell’imputato impedito può essere tratta anche da facta
concludentia da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all’udienza camerale, ivi incluse le indicazioni del suo difensore (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251272).
Tali principi sono stati ribaditi, in più occasioni, dalle Sezioni semplici d questa Corte (Sez. 7, n. 35769 del 20/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 27245 del 2/5/2019, Bobadilla COGNOME, Rv, 276658; Sez. 3, n. 50443 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265617; Sez. 6, n. 36128 del 13/5/2014, COGNOME, Rv. 259936; Sez. 6, n. 29833 del 2/7/2012, COGNOME, Rv. 253255).
Non è conferente il richiamo, operato dalla difesa del ricorrente, a Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, in quanto attinente a situazione processuale diversa, costituita dal giudizio ordinario di primo grado.
1.1.1. Calando gli enunciati principi nel caso di specie, è agevole inferire la giuridica correttezza del giudizio espresso dalla Corte di appello di Potenza in punto di mancata tempestività della notizia della detenzione domiciliare per causa diversa dalla regiudicanda fornita soltanto in udienza dal difensore dell’imputato, evincendosi dal relativo verbale’ conoscibile dal Collegio vertendosi in tema di dedotto error in procedendo, che COGNOME ebbe a ricevere in data 11 aprile 2022, per l’udienza del 28 ottobre 2022, notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, a mani proprie, nel carcere dov’era allora detenuto (per altra causa), e che, soltanto nella citata udienza del 28 ottobre 2022, ossia oltre sei mesi dopo la notifica del decreto di citazione, il difensore ha fatto presente lo stato di detenzione domiciliare del prevenuto senza, peraltro, neppure esplicitarne la concreta volontà di partecipare al giudizio.
Evidente frutto di un refuso è, quindi, l’espressione “è comparso”, contenuta nella motivazione e stigmatizzata in ricorso, a fronte del chiaro tenore del verbale di udienza e della indicazione dell’imputato come “libero assente”.
Altrettanto evidente è che l’informazione sullo stato di custodia domiciliare di COGNOME, quand’anche voglia ritenersi – in tesi – che la sua volontà di partecipare all’udienza fosse implicitamente ravvisatile, pur in assenza di una volontà espressa in tal senso, nella comunicazione del difensore da intendersi quale “fatto concludente” (argomentando dalla richiamata sentenza Sez. U, n. 4694 del 2012, COGNOME), in base al rilievo che il difensore non avrebbe avuto altrimenti ragione di rendere noto lo stato detentivo del giudicabile, del tutto correttamente è stata ritenuta tardiva dai giudici del gravame: tale, cioè, da non porre costoro in condizione di verificare, per tempo, la reale volontà partecipativa dell’imputato e di ordinarne la traduzione per la stessa udienza del 28 ottobre 2022, dandone comunicazione anche all’Autorità giudiziaria disponente la misura dell’autocustodia (Sez. 6, n. 29833 del 2012, COGNOME, cit.).
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1.2. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al trattamento sanzioNOMErio, atteso che la risposta, affatto corretta, fornita dalla Corte territoriale a confutazione del motivo di gravame circa la pretesa illegalità della pena (a motivo del fatto che l’aumento della recidiva sarebbe stato calcolato due volte), non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Né risulta che in appello siano stati formulati rilievi sull’applicazione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena), che, peraltro, discende in modo automatico dalla entità della pena in concreto inflitta, non inferiore a cinque anni di reclusione (artt. 29 e 32 cod. pen.).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.