Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord del 25 maggio 2021 in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen., commesso in Arzano il 27 marzo 2021.
L’esponente articola tre motivi di ricorso: a. erronea applicazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. in ragione del legittimo impedimento a comparire dell’imputato detenuto per altra causa; b. violazione dell’art. 120 cod. pen. per mancanza di valida querela dovuta a difetto di legittimazione della persona offesa; c. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte d’appello con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente, segnatamente quanto alla particolare tenuità della condotta e alla sua asserita inoffensività, desumile dall’esiguità dell’eventuale danno patrimoniale arrecato dalla condotta furtiva in contestazione.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Quanto al primo e al secondo motivo, gli stessi prospettano violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.
Il terzo motivo è del tutto generico ed investe un profilo (quello della responsabilità, sub specie di inoffensività del fatto) non devoluto al giudice di appello.
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il difensore ricorrente -fondatamente- lamenta la violazione dell’art. 420ter cod. proc. pen. in quanto all’udienza del 25/05/2025 celebrata dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il proprio assistito era legittimamente impedito a comparire e non ne è stata disposta la traduzione.
Ebbene, risulta dal verbali di udienza, che questa Corte ha direttamente visionato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che l’imputato NOME COGNOME era “detenuto per altro” e che “non ha chiesto di presenziare”.
In ragione di tale mancata richiesta, e di eccezioni da parte della Difesa, i giudici del gravame del merito hanno correttamente ritenuto di procedere oltre e di decidere il processo.
Pacifico che l’imputato detenuto per altra causa versi in una situazione di legittimo impedimento a comparire (cfr. ex multis Sez. 3 n. 38790 del 02/071/2015, Rizzo. N.m.), tuttavia, il difensore ricorrente trascura che si è proceduto in appello ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. e che, come ha ribadito Sez. 2, n. 7862 del 28/1/2019, Cosi, n.m. nel giudizio camerale di appello, l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell’imputato comporta il rinvio dell’udienza soltanto allorché l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Analogamente, anche l’art. 127 cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 599) dispone ai commi 3 e 4 che l’interessato detenuto deve essere sentito sempre che ne faccia richiesta e che l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente.
Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola che l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire (cfr. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600; Sez. 2, n. 8098 del 10/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266217 – 01; Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286507 – 01), bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire; al di fuori di tale ipotesi, e quindi anche nel giudizio ordinari e nel giudizio di primo grado che si celebri con rito abbreviato, va sempre assicurata la presenza dell’imputato, salvo che questi inequivocamente vi rinunzi, mentre nel giudizio camerale di appello la presenza dell’imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hermi c. Italia, così in motivazione Cass. Sez.U. n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non risultando alla Corte partenopea manifestata tale volontà, correttamente su è proceduto in assenza dell’imputato.
3.2. Parimenti inammissibile è il motivo inerente alla dedotta mancanza di querela per difetto di legittimazione della persona offesa, trattandosi di eccezione implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che, non essendo stati tempestivamente sollecitati, risultano preclusi al sindacato di legittimità.
Questa Corte di legittimità ha infatti già avuto modo di precisare – sia pure con riferimento alla diversa questione della tempestività della querela – che la tardività della stessa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi
nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02). Si tratta di un principio di diritto che trova applicazione, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui l’asserita carenza di lec,ittimazione della persona offesa – che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata regolarmente identificata e riconosciuta dagli ufficiali di polizia giudiziaria – postulerebbe accer tamenti di fatto del tutto estranei alla cognizione del giudice di legittimità e non verificabili sulla base degli atti processuali.
Emerge ex actis, peraltro, che la querela del 27/03/2021 risulta sporta da COGNOME NOME, qualificatosi come “responsabile del patrimonio aziendale di tutti i punti “Sole 365” della Campania. E costituisce ius receptum che è rituale la querela presentata dal procuratore di una società che gestisce una catena di supermercati in forza di una procura speciale rilasciatagli per l’eventualità che nei singoli esercizi vengano perpetrati dei furti, trattandosi di procura speciale rilasciata in via preventiva in conformità a quanto previsto dall’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37052 del 03/06/2008, COGNOME, Rv. 241017 – 01; Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 260859 – 01; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279288 – 01 che ha specificato che la procura in questione non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società pertengono all’oggetto sociale).
3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richie ste, lamentando una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01). Le censure articolate, peraltro, esulano dalle questioni devolute al giudice di merito con i motivi di gravame, posto che la Corte di appello è stata chiamata a valutare unicamente i profili oggetto di critica – quali la particolare tenuità dell’offesa unicamente nell’ottica del possibile riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Corte territoriale, dando conto di fatti che certamente non presentano il requisito dell’inoffensività invocato dal ricorrente, ha motivatamente negato l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis al caso che ci occupa Ha infatti ricordato correttamente, quanto alla necess+ti che il comportamento non sia abituale, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso che deve escludersi la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti “seriali”, concretizzatisi in “più reati della stessa indole”, eventualmente commessi anche
successivamente a quello per cui si proceda ed in ipotesi ancora sub judice (Sez. 5, n. 26813 del 10/2/2016, COGNOME, Rv. 267262; Sez. 2, n. 23020 del 10/5/2016, P., Rv. 267040).
E ha evidenziato che osta all’applicazione dell’invocato istituto, in particolare, il precedente penale dell’imputato della stessa indole (già condannato con sentenza irrevocabile per tentata rapina del 29.5.2014 con pena a mesi 8 di reclusione), conseguendo all’evidenza la non episodicità della condotta criminosa. Tanto più che dal casellario emerge altresì la condanna irrevocabile per furto in concorso ex art. 624 e 625 cod. pen. con pena a mesi 4 di recIsione con pena sospesa, nonché ulteriori due condanne irrevocabili di epoca coeva per furto e furto tentato ex art. 624 e 625 cod. pen. con condanne rispettivamente a mesi 6 e a mesi 4 di reclusione.
Inoltre, quanto alle modalità del fatto, ha ritenuto che concorre alla impossibilità di applicazione dell’istituto il fatto che i beni oggetto di refurtiva fossero tutto voluttuari (bottiglia di champagne e di gin) che, in quanto tali, essendo palesemente scollegati da qualsivoglia forma di esigenza di soddisfazione alimentare denotano un maggior disvalore sociale della condotta, approfondendone altresì il grado di colpevolezza, che non consente di definire di particolare tenuità il fatto di reato contestato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 25/11/2025