Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48887 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, alla pena ritenuta di giustizia, ~dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ai reati di detenzione illecita di un’arma clandestina, di 28 munizioni e di ricettazione della detta arma:
Rilevato che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen. (primo motivo), nonché erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (secondo motivo).
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in relazione al primo motivo, si osserva che si tratta di procedimento definito nelle forme del rito abbreviato, nel quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presenza dell’imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all’udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l’udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658 – 01).
Ritenuto, infatti, che nel giudizio camerale di appello non vige la regola generale secondo la quale l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836).
Considerato, inoltre, che l’onere, a carico dell’imputato detenuto, di comunicare la propria volontà di partecipare all’udienza camerale d’appello, per far sorgere il diritto a partecipare, deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessa in modo tale da permettere la traduzione dell’imputato (Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 259936 Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012, COGNOME, Rv. 253255).
Rilevato che, invece, nel caso al vaglio, secondo la stessa prospettazione difensiva, detta comunicazione è avvenuta soltanto all’udienza di discussione del processo e che l’esame del verbale di udienza (consentito per la qualità dell’eccezione formulata: Sez. U, del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/7/2012, COGNOME) evidenzia che, in quella sede, era stato soltanto dedotta la mancata traduzione dell’imputato detenuto per altra causa, evidentemente non richiesta in precedenza rispetto a quella data, né risulta
invocato, dal difensore designato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., il rinvio della trattazione per impedimento a comparire.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che questo si appalesa manifestamente infondato, tenuto conto dell’ineccepibile motivazione della Corte di appello (cfr. p. 4) che rimarca, quanto alla dedotta speciale tenuità dell’offesa, che la pistola detenuta, pur se di scarsa capacità lesiva, era risultata funzionante, che questa era dotata del relativo munizionamento e che lo stesso imputato si trovava, al momento dell’accertamento dei fatti, in evidente stato di alterazione.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il , Presidente