Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38762 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXX
NOMEX
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 31 ottobre 2019 dal Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine ai reati di lesioni (capi 2-3-4) e di guida sotto l’influenza dell’alcol (capo 5), confermando la condanna per il reato di rapina continuata, con conseguente rideterminazione della pena, e le statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo dei propri difensori, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., con riferimento all’acquisizione della querela proposta da NOMENOMEXXX (non necessario ai fini della procedibilità), in difetto di una compiuta identificazione della dichiarante e dei requisiti dell’espletamento di ogni utile ricerca e della imprevedibilità dell’impossibilità di sentirla in dibattimento.
2.2. Violazione dell’art. 91 cod. pen., in relazione alla ribadita imputabilità del ricorrente, che, al contrario, avrebbe agito in stato di incapacità derivante dall’effetto dell’ingestione di alcol in un quadro di quotidiana assunzione di psicofarmaci (con conseguente intossicazione acuta, imprevedibile da parte del ricorrente, in quanto astemio).
2.3. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 1.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del brevissimo lasso di tempo in cui l’intera vicenda si era svolta, del mancato ritrovamento del denaro asseritamente sottratto a NOME, dell’impossibilità di ricondurre alla titolarità di NOMEXX gli orecchini trovati nella vettura dell’imputato e delle stesse plurime contraddizioni della suddetta parte civile, nonchØ della evidente mancanza del dolo di impossessamento che
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trasparirebbe dai fatti.
2.4. Violazione dell’art. 62bis cod. pen., per quel che concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di circostanze ultronee rispetto alle imputazioni e trascurando le condizioni familiari e di salute dell’imputato.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti, in quanto meramente reiterativi di censure già congruamente disattese dai giudici di appello (senza dispiegare un effettivo confronto con tale apparato argomentativo), e, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto.
Quanto alla ritualità della lettura delle dichiarazioni predibattimentali resa da NOME, ai fini della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., non costituisce «fatto o circostanza imprevedibile» il volontario allontanamento dall’Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell’ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all’art. 512bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272042-01. Avevano già precisato Sez. 3, n. 12038 del 24/02/2015, C., Rv. 262983-01, e Sez. 1, n. 46221 del 12/11/2008, Tavanxhiu, Rv. 242052-01, come la condizione di straniero e l’esercizio della prostituzione non fossero, di per sØ soli, elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il dichiarante si renderà irreperibile). Peraltro, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282492-01; Sez. 6, n. 21312 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273465-01).
Richiamando esplicitamente tale indirizzo, la Corte fiorentina ha evidenziato come non fosse dubbio che la querelante fosse la persona offesa della rapina e delle lesioni perpetrate poco prima ai suoi danni dall’allora indagato, che era stata già identificata in precedenza dalle Forze dell’Ordine, che parlava italiano e aveva «una stabile ancorchØ irregolare occupazione», che era rimasta nel domicilio indicato sino almeno ad un anno dopo i fatti. Risulta, dunque, incensurabile in questa sede la conclusione di assenza, durante le indagini preliminari, di concreti elementi da cui far discendere una presunzione di futura irreperibilità.
Per completezza, può ulteriormente osservarsi come, avuto riguardo alla variegata piattaforma istruttoria le dichiarazioni predibattimentali in questione non costituiscano la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità (e, in ogni caso, sussisterebbero «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; cfr. Corte EDU, sent. 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, nonchØ Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01, e Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148-01).
Quanto al preteso difetto di imputabilità del ricorrente, la Corte territoriale ha già ampiamente evidenziato le conclusioni della perizia psichiatrica, che ha riscontrato un disturbo dell’umore con sintomi depressivo-ansiosi e ossessivi (per i quali era seguita una terapia farmacologica), ma non ha rilevato sintomi psicotici, nØ stati di eccitamento maniacale, bensì un mero stato di ansia determinato da problematiche personali, con esclusione di un quadro patologicamente rilevante. Non Ł in discussione, d’altronde, la
volontarietà dell’assunzione di alcol in quantità considerevole (1,26, gr/l alla prima rilevazione dell’alcoltest e 1,35 alla seconda).
Con tali lineari considerazioni, il ricorrente evita di misurarsi appieno, limitandosi a riproporre considerazioni tecniche di ordine tossicologico in merito all’interazione dell’alcol con i farmaci, da parte di soggetto tendenzialmente astemio, con finalità meramente confutative degli approdi dell’istruttoria sul punto.
Posto che, ai sensi degli artt. 91-92 cod. pen., l’imputabilità non Ł esclusa nØ diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano entrambe conseguenza di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263857-01), i giudici di appello hanno posto in adeguato rilievo, in punto di fatto, che entrambe le ingestioni erano state assolutamente volontarie e che l’imputato «sapeva dei rischi legati all’interazione dei farmaci e dell’alcol, oltre che della maggior sensibilità di quest’ultimo da parte di chi ne sia saltuario assuntore» (pp. 7-8. La sentenza di primo grado, pp. 12-14, aveva già chiarito come questo dato informativo provenisse dalla deposizione della madre dell’imputato, secondo cui, quando capitava che il figlio bevesse «una sola birra», la donna prontamente interveniva, «mettendolo a dormire»).
Il terzo motivo non Ł consentito, in quanto, sotto l’abito del vizio di motivazione, Ł diretto esclusivamente a sollecitare un’alternativa nuova ponderazione del quadro istruttorio, preclusa nel giudizio di cassazione, in presenza di un discorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici.
La sentenza impugnata muove dalla concorde narrazione delle persone offese, ritenute attendibili, dopo uno scrutinio non superficiale (e riscontrata dalle dichiarazioni di un ulteriore teste oculare e da quanto direttamente verificato dalla polizia giudiziaria intervenuta). ¨ stata così ricostruita la prima aggressione a NOME, lo spostamento presso altra postazione di meretricio poco distante dove operavano le altre due persone offese (messe sul chi vive da una telefonata di una collega), anch’esse malmenate e derubate degli orecchini e l’intervento finale degli operanti, che fermavano l’imputato «in condizioni tali da non reggersi in piedi», data la fase ancora crescente dell’intossicazione alcolica. Sono state disattese, puntualmente e tutt’altro che illogicamente, le deduzioni in tema di necessaria lesività dell’asportazione degli orecchini, compatibilità dello stato dell’auto con l’impatto non con un muro (come ripetuto anche nel ricorso) ma con una rete, mancato ritrovamento di tutta la refurtiva.
Questa ricostruzione della vicenda – intangibile in questa sede di legittimità, alla luce della congrua doppia conforme motivazione – individua compiutamente gli atti volontari di violenza (strattonamento, pugni e calci, con sottrazione della borsa di NOME; tirata di capelli, pugni allo stomaco e strappo degli orecchini dai lobi di NOME; analoghe percosse e analoga sottrazione degli orecchini di NOME), funzionalmente diretti all’impossessamento. Peraltro, l’elemento dell’ingiusto profitto può consistere anche in un vantaggio di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190-01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276104-01, nonchØ – in tema di furto – Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01).
Le attenuanti generiche sono state denegate, stigmatizzando la pluralità di reati commessi in un brevissimo lasso temporale, la gravità delle condotte (suscettibili di cagionare conseguenze ben piø lesive) e l’assenza di segni di resipiscenza, nonchØ la mancanza di ulteriori elementi utilmente spendibili (dato che erano già stata applicata nella sua massima estensione l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.).
La Corte di appello ha, dunque, motivato congruamente anche sul punto, esprimendo
un giudizio di fatto, non censurabile. D’altronde, non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione – cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.