Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11639 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con il motivo unico si sollecita una inammiss diversa valutazione degli esiti peritali acquisiti e valutati nel giudizio di merito, senza e critica specifica all’apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, m limitandosi ad una generica esposizione dei principi che presiedono alla valutazione imputabilità. Detto motivo, nella parte in cui introduce doglianze motivazionali in tema di rit inimputabilità è anche manifestamente infondato.
1.1. Quanto al tema della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, lo stess trattato in modo del tutto congruo nella decisione impugnata, posto che le affermazio contenute in motivazione risultano del tutto logiche ed immuni da vizi in diritto. Non vi è a recepimento dei contenuti peritali – che hanno concluso riconoscendo il vizio di mente so parziale – ma risulta realizzato il necessario esame complessivo, da parte dei giudici del mer delle evenienze fattuali relative all’azione delittuosa (attraverso puntuali richiami a dati i anche in riferimento alle modalità stesse dell’azione) come richiesto dagli insegnamenti di ques Corte, secondo cui i contenuti delle perizie non esauriscono il thema decidendum, dovendosi calare l’apporto degli esperti nel contesto complessivo delle acquisizioni istruttorie e ricostruzione della condotta ante e post delictum.
Ciò perché in ogni momento di ricezione di un ‘sapere’ altrui (come nel caso di perizia condizioni, in ipotesi, patologiche dell’autore del fatto) il giudice di merito è tenuto a c un ragionevole ‘affidamento’ alla bontà degli esiti peritali, in rapporto alla generale condiv del metodo impiegato e alla esperienza e indipendenza dei soggetti esperti cui viene conferit l’incarico, salva l’emersione di elementi di ‘seria confutazione’ (provenienti da soggetti do analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei metodi realizzati.
1.2. Nel caso in esame è proprio l’analisi complessiva dei dati istruttori disponibili a orientato il giudizio, in modo rispondente alle coordinate sin qui illustrate.
Non vi è stato, infatti, all’esito dell’esame complessivo della sequenza di comportamenti sfoc nelle violente azioni oggetto di giudizio (finalizzate peraltro ad una razionale locupletazio riscontro di quella particolare consistenza e gravità di detto disturbo, in termini tali da sui processi cognitivi e volitivi, come la citata decisione – per converso – avrebbe imposto a di riconoscere la radicale esclusione della capacità.
Va ribadito, sul tema, che la decisione Sez. Un. Raso pone alla base del percorso di accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la avvenuta emersione di prec indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di personalità, ma esclusivamente di condiz definibili in termini di particolare serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e grav consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre ‘anomal caratteriali’, disarmonie della personalità’, alterazioni di tipo caratteriale’, deviazioni del e del sentimento’, quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del proce psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e
attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del so agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma “.
Non vi è pertanto alcuna contraddizione o illogicità nel ragionamento dimostrativo che ha porta la Corte di secondo grado ad escludere l’incidenza del disturbo ai fini del radicale dife imputabilità, posto che l’analisi svolta in sede di perizia è rimasta confermata dall’esame risultanze probatorie che hanno denotato capacità di ideazione, fermezza del proposito comprensione del disvalore del fatto e reattività.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. La non particolare complessità degli argomenti dedotti e la consolidata giurisprudenza c regola la materia trattata dai motivi di doglianza consigliano la redazione della motivazion forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.