Imputabilità penale: il valore della perizia tecnica in Cassazione
L’imputabilità penale costituisce il pilastro su cui poggia la responsabilità di ogni individuo davanti alla legge. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso delicato riguardante la capacità di intendere e di volere di un imputato, ribadendo l’importanza della precisione tecnica nei ricorsi di legittimità.
Il caso e la contestazione della difesa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello, la quale aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto basandosi sugli esiti di una perizia psichiatrica. La difesa aveva proposto ricorso lamentando una presunta carenza nella valutazione della capacità del ricorrente, ma senza articolare critiche puntuali alla logica seguita dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso rilevandone l’immediata inammissibilità. Il nodo centrale della questione risiede nella cosiddetta aspecificità dei motivi: il ricorrente non ha indicato ragioni concrete per contrastare la motivazione della sentenza gravata, la quale appariva invece solida e coerente con le risultanze peritali.
Quando una sentenza di merito valorizza correttamente gli esiti di una perizia, il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve scardinare il ragionamento logico-giuridico del giudice. In assenza di tale sforzo argomentativo, il ricorso viene rigettato senza un esame nel merito.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla marcata genericità della censura prospettata dalla difesa. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata aveva valorizzato gli esiti della perizia disposta per accertare la piena capacità del soggetto in modo puntuale e privo di incongruenze logiche. La verifica peritale aveva confermato che il ricorrente era pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto. Poiché il ricorso non ha saputo evidenziare falle in questo ragionamento, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa decisione sottolinea come, in tema di imputabilità penale, la perizia tecnica rappresenti una prova scientifica difficilmente scalfibile se non attraverso una critica rigorosa e specifica della sua coerenza logica.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è l’importanza della perizia per l’imputabilità?
La perizia è fondamentale perché fornisce al giudice gli elementi scientifici necessari per stabilire se l’imputato fosse capace di intendere e di volere al momento del reato.
Si può contestare una perizia psichiatrica in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha seguito un ragionamento illogico o contraddittorio nel recepire i risultati della perizia stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42516 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42516 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata appar da marcata genericità e aspecificità perché non indica le ragioni di effettiva cri sentenza gravata nella parte in cui vengono puntualmente valorizzati, senza incorrer incongruenza logica, gli esiti della perizia disposta al fine di accertare la piena ricorrente, confermata dalle verifica peritale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.