Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8317 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8317 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 20/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Cagliari
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato aXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza emessa in data 09/10/2025 dalla Corte di appello di Cagliari, sezione minorenni visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
dato atto che l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione minorenni, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 08/10/2024 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari a seguito di esito negativo della messa alla prova, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il delitto di rapina impropria in concorso con altro soggetto maggiorenne separatamente giudicato e ha rideterminato la pena inflitta in un anno, un mese di reclusione ed euro 207,00 di multa, previo riconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen., con applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988 in ragione della ravvisata pericolosità sociale dell’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO articolando tre motivi con i quali si deduce la violazione dell’art. 98 cod. pen, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere dell’imputato, al momento del fatto, fosse grandemente scemata, senza alcuna previa valutazione della ‘maturità dell’imputato’ al momento della commissione del fatto che costituisce la precondizione per formulare il giudizio di colpevolezza di un soggetto minorenne.
Tale condizione di immaturità Ł già stata accertata con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Cagliari sezione minorenni in data 19/09/2024 (allegata al ricorso) che, integralmente riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato per difetto di imputabilità proprio in quanto immaturo con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia commesso dall’ottobre 2020 all’ottobre del 2022; in quella sede il collegio di merito aveva evidenziato l’assenza di maturità in ragione del complesso e drammatico vissuto esistenziale di XXXXXXX emergente dall’elaborato peritale e dalle relazioni dei servizi.
Ciò avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale l’acquisizione della pronuncia in questione e la rivalutazione critica anche delle conclusioni formulate nella perizia nuovamente disposta nel presente giudizio (mero parziale vizio di mente), del tutto sovrapponili a quelle contenute nell’accertamento peritale svolto nel processo precedente.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputato, tramite il difensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 88, 89, 97 e 98 cod. pen., nonchØ la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato, seppure grandemente scemata.
La Corte di appello Ł giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulate nella precedente sentenza – pronunciata dalla stessa sezione minorenni- che, disattendendo le conclusioni del perito in quella sede nominato il quale aveva individuato un vizio di mente solo parziale, ha assolto XXXXXXX per difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 cod. pen. in relazione ad un reato commesso fino all’ottobre 2022 e, quindi, sino a pochi mesi prima rispetto alla rapina realizzata nel luglio 2023 che Ł oggetto del presente giudizio.
A fronte di una nuova perizia che giungeva alle stesse conclusioni formulate in quella precedente, la Corte di merito ha seguito un percorso del tutto diverso senza in alcun modo valutare il quadro esistenziale dell’imputato e limitandosi ad affermare che ‘all’epoca egli aveva già compiuto 16 anni’, come se il mero dato anagrafico fosse in grado di superare uno strutturale e complesso deficit di maturità giudizialmente accertato che certamente non poteva essersi risolto in un così breve lasso di tempo, così da trasformare un difetto assoluto di imputabilità in un mero vizio parziale.
La sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione plausibile della divergenza decisionale, salvo richiamare il fragile e formalistico riferimento al compimento del sedicesimo anno di età.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi, di contenuto essenzialmente identico, sono fondati con riferimento al denunciato di motivazione della sentenza impugnata, le ulteriori doglianze in punto di erronea applicazione dell’art. 98 cod. pen. e di mancata assunzione di prova decisiva sono pertanto assorbite.
Nell’atto di appello la difesa dell’imputato aveva allegato la definitiva pronuncia assolutoria con la quale era stato rilevato il difetto di imputabilità del minore per mancanza di maturità al momento della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e aveva dedotto come tale valutazione incidesse anche rispetto al reato di rapina qui in esame, in quanto messo in atto a pochi mesi di distanza da quello già giudicato; in particolare, si assumeva come la sentenza di primo grado non avesse considerato le risultanze agli atti che confermavano in capo all’imputato non solo un abuso di sostanze stupefacenti associato ad una psicopatologia ma anche un drammatico vissuto che aveva preceduto e caratterizzato il passaggio nell’età adolescenziale dal quale poteva ricavarsi una persistente condizione di immaturità.
Rispetto a tale precisa deduzione la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta.
Il collegio di merito ha semplicemente richiamato, in quanto ‘condivisibili’ gli esiti della nuova perizia disposta nei confronti dell’imputato che aveva concluso nel senso di una capacità grandemente scemata, senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine al raggiungimento o meno del grado di maturità (escluso con la precedente sentenza assolutoria) al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era stato sollecitato dalla difesa appellante, limitandosi ad affermare che, all’epoca del fatto, ‘ egli aveva compiuto 16 anni’.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio della Corte di appello di Cagliari- sezione minorenni- in diversa composizione che colmerà la rilevata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari – sezione minorenni – in diversa composizione Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.