Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
data-a3P9’fs . e -at e iti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME ricorre averso la sente indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della dec impugnata, ha rideterminato la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.
Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Torino, intervenut aprile 2022, è stata depositata il 3 maggio 2022, in tempo utile rispetto ai trenta giorni i in dispositivo; dal 4 maggio 2022 decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall’art. comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., a loro volta scaduti il 20 giugno 2022. Detta circostanza, alla luce del proposto ricorso depositato presso il 23 giugno 2022, gio feriale, determina la tardività dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022