Impugnazione Tardiva Pena: Quando il Momento Giusto è Tutto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: i rimedi giuridici vanno utilizzati nel momento e nella sede processuale corretta. Il caso analizzato riguarda una impugnazione tardiva pena presentata in fase esecutiva, ma basata su presupposti che avrebbero dovuto essere discussi durante il processo di merito. Vediamo perché la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una lezione sull’importanza della tempestività processuale.
Il Caso: Una Richiesta di Rideterminazione della Pena
I fatti traggono origine dalla condanna di un soggetto per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Successivamente alla condanna, divenuta definitiva, il suo difensore presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo di ricalcolare la pena inflitta.
La richiesta si basava su un’importante pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 40 del 2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 73 nella parte in cui prevedeva un minimo di pena di otto anni di reclusione, riducendolo a sei anni. Il punto cruciale, tuttavia, risiede nella cronologia degli eventi: la sentenza della Corte Costituzionale era stata pubblicata il 23 gennaio 2019, mentre la sentenza di condanna dell’imputato era stata emessa il 17 aprile 2019, quasi tre mesi dopo. Nonostante ciò, la questione della pena non era stata sollevata nei gradi di merito e l’imputato tentava di rimediare solo in fase esecutiva. La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, spingendo la difesa a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per l’Impugnazione Tardiva Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta tra la fase di cognizione (il processo vero e proprio, fino alla sentenza definitiva) e la fase di esecuzione (ciò che avviene dopo la condanna definitiva).
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore del ragionamento della Corte è che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con gli strumenti ordinari di impugnazione (appello, ricorso per cassazione) durante la fase di cognizione. Poiché la sentenza della Corte Costituzionale era già in vigore al momento della condanna, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il nuovo e più favorevole minimo di pena. Se non lo avesse fatto, l’errore doveva essere contestato tramite appello.
La fase esecutiva non è una sorta di “terzo grado di giudizio” dove si possono correggere errori o sollevare questioni che dovevano essere affrontate prima. I motivi per cui si può ricorrere al giudice dell’esecuzione sono tassativamente previsti dalla legge e non includono la possibilità di rimettere in discussione la quantificazione della pena decisa con sentenza irrevocabile, quando gli strumenti per farlo erano già disponibili durante il processo. Proporre il ricorso in questa fase per motivi non consentiti dalla legge lo rende, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Tempestività nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: ogni fase processuale ha le sue regole e le sue finalità. L’impugnazione tardiva pena non può trovare spazio nella fase esecutiva se la norma più favorevole era già applicabile durante il processo di merito. La decisione sottolinea la responsabilità delle parti processuali di sollevare tutte le questioni rilevanti nei tempi e nei modi previsti dal codice. Per il ricorrente, la conseguenza è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della pena originaria. Un monito sull’importanza di agire con diligenza e tempestività in ogni fase del giudizio.
È possibile chiedere la riduzione di una pena in fase esecutiva dopo una sentenza favorevole della Corte Costituzionale?
Sì, ma solo se la sentenza di condanna è diventata definitiva
prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Se, come nel caso di specie, la sentenza costituzionale è precedente a quella di condanna, la questione deve essere sollevata durante il processo di merito (cognizione).
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto in fase esecutiva per motivi (la rideterminazione della pena) che avrebbero dovuto essere fatti valere attraverso i mezzi di impugnazione ordinari (come l’appello) durante la fase di cognizione del processo.
Cosa distingue la fase di cognizione da quella di esecuzione in un processo penale?
La fase di cognizione è quella in cui si accerta la responsabilità penale e si determina la pena, concludendosi con una sentenza. La fase di esecuzione, invece, inizia dopo che la sentenza è diventata definitiva e riguarda l’effettiva attuazione della pena inflitta e la risoluzione dei problemi che possono sorgere durante questo periodo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2099 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2099 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 15.4.2025 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminare, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena inflitta con sentenza del 17.4.2019 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che la sentenza di condanna del ricorrente è successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23.1.2019, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione;
Ritenuto, pertanto, che la doglianza sul trattamento sanzioNOMErio avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione in sede di cognizione e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025