Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco (NA) DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/10/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale, con la recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, terzo comma, cod. pen..
Egli lamenta l’insussistenza dei presupposti per la recidiva, in quanto il reato è stato da lui commesso il 20 marzo 2019, quando ancora la precedente condanna tenuta in considerazione a tal fine non era ~divenuta irrevocabile. Tanto è avvenuto, infatti, non il 16 ottobre 2018 – come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata – bensì il 10 aprile seguente, con la pronuncia della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello emessa in quel diverso processo.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento della sentenza con rinvio.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
La precedente sentenza di condanna, rilevante ai fini del riconoscimento della recidiva nel presente giudizio, non è divenuta irrevocabile ad aprile del 2019, con la pronuncia, cioè, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d’inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa dell’imputato avverso di essa. (sentenza n. 27682 del 2019).
L’inammissibilità di quel ricorso, infatti, è stata dichiarata per tardività dello stesso, con l’effetto che la sentenza con esso impugnata ha acquisito autorità di cosa giudicata con l’inutile spirare del termine per impugnarla, ciò che è avvenuto in data anteriore al reato oggetto del presente giudizio (sotto questo specifico profilo, il ricorso non muove obiezioni).
Giova ricordare, in proposito, che, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod, proc. pen., si desume che la presentazione di un’impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche prima della pronuncia dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107).
5. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Ne consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent.
n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.