Impugnazione Sospensione Condizionale: Quando l’Interesse è solo Opportunità
L’istituto della sospensione condizionale della pena è uno strumento volto alla rieducazione del condannato, ma quali sono i limiti per la sua contestazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 42995/2023, offre chiarimenti cruciali sul concetto di ‘interesse ad impugnare’, specificando quando l’impugnazione sospensione condizionale non richiesta dall’imputato risulta inammissibile. Questo caso analizza la situazione di un ricorrente che, pur avendo ricevuto un beneficio, lo contesta per ragioni di mera opportunità futura, una linea difensiva che la Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali. La prima, di merito, mirava a contestare la sussistenza del dolo nel reato ascrittogli, riproponendo di fatto censure già esaminate e respinte nel giudizio di appello. La seconda, più peculiare, riguardava la concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena. L’imputato lamentava questa decisione sostenendo che avrebbe preferito ‘conservare’ tale beneficio per eventuali e future condanne a pene più severe.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno processuale e uno sostanziale, che meritano un’analisi approfondita.
Le Motivazioni: Aspecificità e Carenza di Interesse nell’Impugnazione della Sospensione Condizionale
La Corte ha innanzitutto liquidato la censura relativa al merito della condanna come inammissibile per aspecificità. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già vagliate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento dei giudici di secondo grado. Questo comportamento processuale equivale a chiedere un terzo grado di giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nella valutazione dell’impugnazione sospensione condizionale. La Cassazione ha stabilito che la contestazione era inammissibile per carenza di interesse. Richiamando un orientamento consolidato, anche delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che l’impugnazione di una sentenza che concede la sospensione condizionale è ammissibile solo se l’interesse del ricorrente è ‘giuridicamente apprezzabile’. Tale interesse deve essere correlato alla funzione stessa del beneficio, che consiste nell’individualizzazione della pena e nella finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. Nel caso di specie, la motivazione del ricorrente era basata su ‘valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico’, come quella di voler riservare il beneficio per il futuro. Questa non è una ragione che il diritto riconosce come valida per impugnare, in quanto non attiene alla funzione rieducativa della pena ma a un calcolo di convenienza personale. Di conseguenza, mancando un interesse concreto e giuridicamente tutelato, il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di impugnazioni. Non è sufficiente avere un generico interesse a una diversa pronuncia del giudice; è necessario che tale interesse sia concreto, attuale e, soprattutto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico. La scelta di ‘risparmiare’ il beneficio della sospensione condizionale per il futuro non rientra in questa categoria. La decisione sottolinea che gli istituti premiali, come la sospensione condizionale, non sono a disposizione delle parti per strategie processuali future, ma servono a scopi ben precisi definiti dalla legge, legati alla rieducazione e al reinserimento sociale. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa pronuncia è un monito a fondare i motivi di ricorso su argomentazioni giuridicamente solide e pertinenti, evitando censure basate su mere valutazioni di opportunità che sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
È possibile impugnare una sentenza solo per contestare la concessione della sospensione condizionale della pena, se non era stata richiesta?
Sì, ma solo se l’impugnazione si fonda su un interesse giuridicamente apprezzabile, correlato alla funzione dell’istituto (es. individualizzazione della pena e reintegrazione sociale). Non è ammissibile se la motivazione è basata su mera opportunità, come quella di voler ‘riservare’ il beneficio per future condanne.
Perché riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello rende il ricorso in Cassazione inammissibile?
Perché il ricorso viene considerato ‘aspecifico’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Il ricorso deve quindi contenere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di argomenti già disattesi.
Cosa si intende per ‘carenza di interesse’ in un’impugnazione?
Significa che il ricorrente non ha un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato a ottenere la modifica della decisione. Un interesse basato su calcoli di convenienza personale o su valutazioni soggettive di opportunità, come nel caso di specie, non è considerato sufficiente dalla legge per poter validamente impugnare un provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42995 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi A) e dell’imputazione;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all’esame della Corte di appello e motivatamente disattese (alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, altresì, che la censura proposta dal ricorrente in ordine alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena è inammissibile per carenza di interesse, in quanto motivata solo da valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, come ad esempio l’opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene più gravi.;
Considerato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. U., n. 6563 del 16/03/1994, COGNOME, Rv. 197535; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283475 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.