Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG. NOME COGNOME che hp chiesto l’inammissibilità .1* e P.?0 , 1 1 1.9 ·
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 06/05/2025 il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, form dall’indagato NOME COGNOME, in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 cod. proc pen., disposto ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. nella forma per equivalente, su un immob e su un’autovettura formalmente intestati alla moglie dell’indagato, in relazione contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 291 quater commi 1, 2, 3 e 4, d.p.r. 43 (ora art.86, legge n.141 del 2024 associazione a delinquere finalizzata al contrabbando d tabacchi lavorati).
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’indagato NOME COGNOME deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali. Evidenzia di essere, nella qual di indagato, legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale e di avere un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto i beni oggetto di sequestr preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, effettuata nella forma per equivalente un terreno e un ‘automobile formalmente intestati alla moglie, erano nella effettiva disponib dell’indagato, convivente con la formale intestataria, trattandosi di confisca di beni l’indagato ha la titolarità o disponibilità “anche per interposta persona” a norma del comm dell’art. 240 bis cod. pen. Pertanto, così come l’indagato al quale è contestato un trasferime fraudolento di beni o un’ intestazione fittizia di beni è legittimato a contestare la suss del fumus commissi delicti, avendo un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati in caso di disconoscimento del quadro indiziario, altrettanto nel caso in . disamina, l’indagato è legittimato ed ha interesse a ricorrere avverso la misura cautelare, contestando sia il fumus che il periculum in mora. Evidenzia che l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un riflesso immediato nel procedimento penale, un disconoscimento del quadro indiziario e la liceità degli acquisti.
Evidenzia altresì che sono stati confiscati beni il cui valore è sproporzionato al re dell’intero nucleo familiare e pertanto di essere legittimato ad impugnare avendo l’onere giustificare la liceità della provenienza dei beni e l’inesistenza della sproporzione fra r dichiarato e valore economico dei beni sequestrati e di avere interesse a dimostrare la mancanza di sproporzione tra il reddito dell’intero nucleo familiare e il potere di spesa rispetto oggetto di apprensione. A dimostrazione di ciò, sia nel provvedimento di sequestro che negli at della Guardia di Finanza, vengono considerati proprio i suoi personali redditi, oltre che al titoli risarcitori derivanti da sinistro stradale, e tutti i beni appartenenti al nucleo f particolare, il terreno è stato acquistato in epoca antecedente ai fatti contestati e l’a dell’autovettura è avvenuto con finanziamento a rate ed è stato sostenuto con i redditi lecit lavoro del nucleo familiare.
In ogni caso, trattandosi di beni intestati alla moglie convivente, questi risultavano disponibilità in concreto dell’interessato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha richiamato la rec pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l’indagato è legittimato alla richiesta di riesame alleghi un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti della rimozione del sequestro sua posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Nulla quaestio in ordine alla legittimazione del ricorrente, in quanto indagato, ad impugnare il provvedimento di imposizione della cautela reale. La legittimazion al riesame reale trova infatti fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen. e di quelle g sull’interesse all’impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. p pen. (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005).
Orbene, l’art. 325 cod. proc. pen. attribuisce all’imputato e al suo difensore la faco proporre ricorso per cassazione. A norma dell’art. 61 cod. proc. pen. poi, si estendo all’indagato tutti i diritti e le garanzie che la legge attribuisce all’imputato.
Tuttavia, alla legittimazione deve affiancarsi l’ulteriore e distinto requisito dell’inte impugnare. Come è noto, infatti, mentre la legittimazione è l’attribuzione ad un soggetto parte della norma processuale di una determinata facoltà, l’interesse richiesto dall’art. comma 4, cod. proc. pen., ulteriore requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste solo gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, un situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante (cfr., ex plurimis, Sez. 13/12/1995,Tinipani, Rv. 203093). L’interesse in disamina deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedim impugnato. Esso, pertanto, deve persistere fino al momento della decisione perché questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione ‘giuridica devoluta al giu dell’impugnazione (Sez. U, n.10372 del 27/09/1995, COGNOME; Sez. U, n.20 del 20/10/1996,COGNOME). Orbene, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un inte concreto ed attuale alla proposizione del gravame, come nel caso in cui egli abbia comunque titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2 Rv. 274992; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545, la quale ha altresì specificato, motivazione, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di di
e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idone a consentire la restituzione del bene in proprio favore). E, al riguardò, COGNOME Sezioni Unite 25/09/2025, COGNOME, chiamatt.a stabilire se la persona sottoposta a indagini sia legittim a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, ha condivisibilmente stabilito che la persona sotto ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correl agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.
Il fulcro della questione da affrontarsi in questa sede si impernia dunque sulla ravvisab o meno dell’interesse ad impugnare in capo al COGNOME.
Nel caso in disamina, trattasi di un sequestro funzionale alla confisca allargata, nella f per equivalente, ex art. 240 bis ultimo comma cod. pen. Al riguardo, occorre osservare come uno dei presupposti della confisca allargata sia costituito dalla disponibilità di un bene da del soggetto attinto dalla misura ablatoria anche per interposta persona fisica o giuridica deriva che la formale titolarità del bene in capo ad un terzo non elide la riferibilità del bene al destinatario della ablazione reale che ne abbia l’effettiva disponibilità, e per l’effetto, l di quest’ultimo ad impugnare il provvedimento di cautela reale, preordinatamente al recupero della predetta disponibilità. D’altronde, ove si negasse l’interesse ad impugnare del destinat della misura reale, si verrebbe ad escludere uno dei presupposti essenziali della cautela real e cioè, per l’appunto, l’attribuibilità del bene al destinatario del provvedimento ablatorio, i nell’ottica delineata dall’art. 240 bis cod. pen., è l’effettivo dominus del bene, mentre il terzo intestatario è null’altro che un prestanome. Ne consegue che, essendo l’indagato l’effetti dominus dei bene, non può essergli negato l’interesse a proporre i mezzi di impugnaziòne funzionali al rientro in possesso.
Ne deriva che, erroneamente, il giudice a quo ha affermato che il COGNOME non risulta vanta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, sostenendo che unico soggetto al quale tale interesse possa essere riconosciuto sia la coniuge COGNOME NOME, intestatar dei beni. La COGNOME, infatti, nell’ottica del provvedimento di cautela, è null’altro soggetto fittiziamente interposto, essendo in realtà i beni nella disponibilità del marito NOME quale pertanto non può essere negato l’interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324 comma 5, cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324 comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 09/10/2025