Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del PG ASSUNTA COGNOME, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, in z ccoglimento dell’appello interposto dal Pubblico Ministero, ha disposto, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen., i sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente invaso secondo I imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione, a mezzo del P GLYPH rio difensore, il sudde deducendo un unico motivo di impugna*eri , Gon cui si duole d indicazione, nell’avviso di fissazione dell’uclHza camerale, della . 11′ partecipata, secondo le cosiddette disposizioni anti-Covid, con to indagato, Ila mancata forma non onseguente
violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e concreta lesione c partecipazione, essendosi l’avvocato inutilmente presentato presso consiglio, senza poter espletare la propria attività difensiva. ei GLYPH diritti GLYPH di la camera di
Il ricorso, prima ancora che per manifesta infondatezza (dal r il rito camerale non partecipato, salva richiesta di trattazione orale, da norma primaria, come chiaramente indicato dal Tribunale), è inar quanto non sorretto da un idoneo interesse. n °mento che era previsto missibile, in
Il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo impugnazione avverso la misura cautelare reale solo qualora vanti concreto ed attuale; questo interesse deve corrispondere al risult dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va i uò proporre un interesse la t o tipizzato 11dividuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME Luca, Rv. 281098-01, che ha escluso che fpsse titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate o la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul qualvantare una detenzione qualificata; Cfr., in termini, Sez. 1, r pere abusive non poteva . 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/201E, COGNOME, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 26 ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le rag e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio fav NUMERO_DOCUMENTO. Ha 276545-01, ioni di diritto sottoposta a re).
Nel caso di specie, l’assegnazione degli alloggi, beni immobili perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicam pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predetermina attraverso le procedure di legge. La restituzione non può, pertanto destinati al nte all’ente i e verificati mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilà del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall’ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile (già esclusa, peraltro, dall’intraprea procedura di rilascio).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere c Imdannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, d in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamen profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2( nella misura indicata in dispositivo. una somma e, valutati i 00, n. 186),
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 2 cod. proc. pen. 13, reg. esec.