Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40526 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 10 maggio 2024 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 15/1/2024 che, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo dell’alloggio facente parte del plesso edilizio Parco verde del Comune di Caivano, avendo ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis cod.pen., nonché il periculum in mora, individuato nel rischio di protrazione e di aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo:
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2.1 violazione dell’art. 54 cod.pen. non avendo il Tribunale riconosciuto la sussistenza della scriminante dello stato di necessità stante le documentate gravi condizioni di salute della moglie convivente dell’indagato .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente essendo incontestato che l’imputato non è proprietario dell’immobile in sequestro, di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE. E’ necessario ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono sta sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. E, tuttavia, oltre a legittimazione, altro indispensabile requisito di ammissibilità dell’impugnazione consiste nell’interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare. Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l’orientamento che, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio genera espresso dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
E’ ormai da tempo consolidato l’orientamento secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3 – , n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01,Sez. 5 – , n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 5 – , n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01,; Sez. 3 -, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 3 – 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799)..
Nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concreta operatività RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall’impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa (cfr., Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Anche recentemente è stato ribadito che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per
lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Sez. 3 – , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021 Cc. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281098 – 01
Va infine chiarito che, non potendo la sussistenza dell’interesse ad impugnare presumersi dalla legittimazione ad impugnare, è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in quanto collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all’impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elemen di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nulla, sul punto, è stato dedotto dall’odierno ricorrente che, dal canto suo, non ha contestato la titolarità dell’immobile in capo all’RAGIONE_SOCIALE né ha potuto allegare un “titolo” che, in caso accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse la restituzione in suo favore.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Roma 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
eltrani