Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EQUATORE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso
udito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 marzo 2024, il Tribunale di Napoli, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 18 gennaio 2024.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della indagata, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico GLYPH motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. e nullità del provvedimento impugNOME con riferimento agli artt. 633 e 639 bis cod.pen. posto che, l’ordinanza del tribunale, non avev tenuto conto dell’istanza di saNOMEria e regolarizzazione della situazione abitativa avanzata
dalla NOME allo IACP di Napoli; al proposito veniva . ricostruita la vicenda Processuale ed amministrativa sottolineando come la stessa ricorrente si fosse autodenunciata chiedendo la regolarizzazione della condizione abitativa, circostanza questa di cui non si era adeguatamente tenuto conto nel provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e per motivi non consentiti e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Invero, va in primo luogo osservato come, essendo la NOME soggetto occupante abusivo, non potrebbe comunque ottenere la restituzione del bene in sequestro e ciò la rende non legittimata a proporre la presente impugnazione di legittimità. Al proposito questa corte di cassazione ha già sottolineato come l’indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Rv. 277753 – 04). E si è anche sostenuto come l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titol cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098 – 01). Ne consegue affermare che correttamente il tribunale del riesame ha escluso nel caso in esame la legittimazione della NOME non essendo la stessa titolare del bene e non potendone pertanto ottenere la restituzione .
In ogni caso il ricorso è avanzato anche per motivo non deducibili posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01). Nel caso in esame non appare sussistere l’ipotesi della motivazione insussistente o meramente apparente posto che il tribunale dell’appello cautelare reale ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione e ciò sia in relazione al fumus, sottolineando l’illegittimità della occupazione, che in relazione al periculum sotto profilo del pericolo di protrazione della condotta illecita in caso di libera disponibilità del b
· Alla declaratoria di inammissibilità consegue – , per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.