Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1881 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1881 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 01 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti del decreto del 28 maggio 2025, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo dell’area demaniale marittima sita in Montepaone, confinante con l’area di pertinenza del fabbricato di proprietà di piø indagati, tra i quali il ricorrente, considerata oggetto di occupazione illegittima da parte di questi ultimi, che ne avevano impedito l’uso al pubblico, e l’avevano annessa alla proprietà comune come pertinenza della stessa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione di legge con riguardo all’errata applicazione dell’art. 1161 cod. nav., sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti , per insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo.
Con riguardo al profilo oggettivo, la difesa deduce l’errore del Tribunale di aver ritenuto che la particella di terreno annessa dal ricorrente costituisse parte del demanio marittimo, basandosi sulle incerte risultanze provvisorie del sistema SID del 2023, mentre, nel 2025, a seguito del ripristino del sistema il RAGIONE_SOCIALE avrebbe escluso tale particella dal demanio marittimo per ricondurla invece al demanio statale. Pertanto, argomenta il difensore, non potendo essere la particella ricondotta al demanio marittimo, non potrebbe esserci stata neppure l’occupazione abusiva descritta dall’art. 1161 cod. nav., che si applica esclusivamente alle occupazioni abusive di suoli riconducibili a tale demanio.
Con riguardo al profilo soggettivo, la difesa denuncia che il Tribunale avrebbe
erroneamente ritenuto sussistente il dolo, senza aver tenuto conto della situazione di incertezza dovuta alla circostanza che l’area era oggetto di manutenzione e perimetrazione da parte del MIT e alla provvisorietà dei dati forniti dal SIT, i quali successivamente avevano escluso la riconducibilità dell’area al demanio marittimo. Tali elementi avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad escludere la rappresentazione certa, in capo al ricorrente, dell’appartenenza del suolo al demanio marittimo, richiesta dalla fattispecie, secondo cui l’occupazione deve avvenire ‘arbitrariamente’.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta l’errata applicazione della legge processuale, in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, 125, comma 3, 309, comma 9, cod. proc. pen., deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per uso illegittimo del potere di integrazione della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora .
Eccepisce il difensore che il Tribunale del Riesame, avrebbe omesso di considerare il rilievo difensivo, dedotto nei motivi nuovi, con cui si rilevava l’assenza di un apparato giustificativo in ordine ai presupposti del sequestro preventivo. Dichiarando di condividere le motivazioni del decreto di sequestro in punto di periculum in mora, il Tribunale cautelare avrebbe prodotto una motivazione solo apparente. In proposito, la difesa richiama recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, seppure sul medesimo bene possano confluire finalità plurime del sequestro, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero chieda il sequestro preventivo del bene, ai soli fini dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il giudice non può adottare il decreto per le finalità anticipatorie della confisca non richieste di cui al comma 2, e viceversa, con la conseguenza che, in caso di emanazione del decreto sulla base di presupposti diversi rispetto a quelli richiesti, si avrebbe inesistenza della motivazione sulla esigenza cautelare perseguita dal requirente, la quale non potrebbe essere successivamente integrata dal giudice del riesame.
Il Tribunale di Catanzaro, invece, avrebbe omesso di considerare il vizio, sebbene dedotto quale ulteriore causa di nullità della motivazione del sequestro, originando, pertanto, un vizio di motivazione tanto radicale da poter essere ricompreso tra le violazioni di legge ricorribili in cassazione in base all’art. 325 cod. proc. pen.
Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO Generale conclude per il rigetto del ricorso, escludendo la sussistenza della violazione di legge, ricorribile in cassazione in base all’art. 325 cod. proc. pen., ritenendo insussistente la denunciata carenza dell’apparato argomentativo in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti , data l’assenza di un provvedimento di sdemanializzazione del bene accorpato, nonchØ in ordine alla sussistenza del periculum in mora .
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Il ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che piø specificatamente marittimo dell’area stessa, senza disconoscerne comunque la natura pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso: ‘..la difesa, tuttavia, mai ha escluso la natura pubblica della particella e, comunque, la sua identificazione all’interno della proprietà pubblica…’, limitandosi a contestarne esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo (..); cfr. anche pag. 6: ‘…la particella non appartiene al demanio marittimo, ma al diverso ambito del demanio dello Stato…’; ed ancora, nella stessa pagina, ‘…la particella in contestazione risulta associata al codice fiscale del demanio dello Stato…’).
Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell’area, come tale, esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro.
Deve essere, infatti, ribadito il principio secondo il quale vi Ł legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753). L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo Ł legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchŁ vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132).
NŁ può indurre a diverse conclusioni la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, assunta alla udienza del 25 settembre 2025, la cui informazione provvisoria n. 15 Ł nel senso che ‘la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione’, posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME