Impugnazione Sentenza Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che il giudice ha ratificato l’accordo, quali sono le possibilità di contestare la decisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti tassativi per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento, confermando la rigidità delle nuove norme introdotte nel 2017.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Impugnazione
Due soggetti, un uomo e una donna, avevano patteggiato presso il Tribunale di Lecce una pena per il reato di rapina impropria aggravata in concorso. Le pene applicate erano rispettivamente di quattro anni di reclusione e 1.333,00 euro di multa per il primo, e tre anni e due mesi di reclusione e 1.150,00 euro di multa per la seconda.
Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo della loro doglianza era l’omessa motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. In altre parole, sostenevano che la sentenza non spiegasse adeguatamente perché i fatti contestati integrassero proprio quel tipo di reato.
La Decisione della Cassazione sui limiti all’impugnazione della sentenza di patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (la motivazione sulla sussistenza del reato), ma si è fermata a un livello procedurale, analizzando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. I giudici hanno sottolineato come la legge abbia introdotto un regime speciale e molto restrittivo per contestare le sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 2017. Questa norma delimita in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito che il controllo di legalità è ammesso solo ed esclusivamente in casi specifici di violazione di legge, quali:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione viola la legge (es. supera i massimi edittali).
La censura mossa dagli imputati, relativa alla carenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, secondo la Cassazione, il ricorso era ab origine inammissibile. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, concentrando il controllo successivo solo su specifici e gravi vizi procedurali o legali.
Conclusioni: Cosa Significa Questa Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento: si tratta di una scelta processuale che comporta importanti conseguenze, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. L’impugnazione della sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come un’occasione per rimettere in discussione il merito della vicenda o per lamentare aspetti motivazionali che, per la natura stessa del rito, sono semplificati. La decisione della Cassazione serve come monito: la valutazione sull’opportunità di patteggiare deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, tenendo conto che le porte per una successiva contestazione sono molto strette e ben definite dalla legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano vizi specifici come l’errata espressione della volontà dell’imputato o l’illegalità della pena.
Perché il ricorso dei due imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto (omessa motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato) non rientra tra quelli consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la scelta del patteggiamento in termini di impugnazione?
La scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto nel merito e limita la possibilità di impugnazione ai soli casi di specifiche violazioni di legge elencate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., escludendo censure sulla motivazione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Nardò il 19/1/1988
NOME nata Trieste 1’11/7/1995
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 28/10/2024 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e NOME impugnano la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata loro applicata la pena di anni quattro di reclusion 1.333,00 di multa (COGNOME) ed anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1150,00 (NOME) per il delitto di rapina impropria aggravata, in concorso.
Entrambi gli imputati censurano la sentenza per l’omessa motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina.
I ricorsi sono inammissibili.
L’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, co.50, della L.n.103/20 vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione avverso la sentenza di applicazione pe
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riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violaz di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizion riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra rich sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della m sicurezza. Casi nei quali non rientrano le censure sollevate con i ricorsi .
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 28/01/2025
Il consigliere relatore
Il presidente