Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41717 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41717 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2019 del GIUDICE DI PACE di BELVEDERE MARITTIMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ come da requisitoria in atti.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi chiedendone raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con distinti atti d’appello, presentati rispettivamente il 14 maggio 2019 e maggio 2019 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugNOME la sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo del 1 marzo 2019, dep. il 14 marzo 2019, che, ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine ai r lesione commessi rispettivamente da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e da entrambi gli imputati nei confronti di NOME COGNOME, li condannati a pena pecuniaria.
Il Tribunale di Paola, con ordinanza del 21 novembre 2022, stante la no appellabilità della sentenza del Giudice di pace che commini la sola pe pecuniaria, ha dichiarato inammissibili gli appelli é li ha convertiti in ric cassazione.
In entrambi i ricorsi si sottolinea, preliminarmente, la tempestività dell’a in quanto la sentenza, pur redatta nei termini di legge, non sarebbe s depositata, come indicato in calce alla stessa, il 14 marzo 2019 poiché, pe problema del portale telematico, risoltosi solo non prima del 14 aprile 201 era verificato un ritardo nel caricamento del provvedimento, che avev comportato l’impossibilità per gli avvocati di prenderne visione ed estrarre co
Gli imputati, con i primi motivi di ricorso, censurano la sentenza del Giudice pace che avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e f una motivazione meramente apparente senza valutare la versione contrastante e alternativa fornita dagli imputati.
Con l’ultimo motivo NOME COGNOME lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione là dove non sono st concesse le attenuanti generiche ed è stata applicata una pena eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, originariamente proposti come appelli e qualificati c impugnazione di legittimità, sono inammissibili.
L’art.37 del d.lgs.28/8/200 n.274 consente all’imputato di proporre appel solo contro le sentenze del Giudice di Pace che applicano una pena diversa d quella pecuniaria ovvero che pur applicando solo la pena pecuniaria contengan anche statuizioni, oggetto di impugnazione, relative al risarcimento, an generico, dei danni; altrimenti all’imputato è consentito solo il ricor cassazione. Nella fattispecie, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo condanNOME gli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod infliggendo, a NOME COGNOME, la multa di C 350,00 e a NOME COGNOME l multa di C 516,00, senza emettere alcuna statuizione civile. Ai sensi dell’art. comma 5, cod.proc.pen. correttamente, quindi, il Tribunale di Paola, adito c
l’appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, sul presupposto conversione nell’unica impugnazione consentita.
Devesi rilevare che i ricorrenti stessi convengono sulla tardività d proposizione dell’appello, tanto da indicare una circostanza (quella di un meglio chiarito «problema di adeguamento della cancelleria del Giudice di pace») che dovrebbe valere, sussistendo una scissione tra i momenti di deposito pubblicazione della sentenza, o a spostare il giorno di decorrenza del term per impugnare o quantomeno a giustificare la tardività del gravame.
Tale deduzione è inammissibile.
Ed invero, dall’esame del fascicolo, consentito in questa sede di legittimità a la natura del vizio dedotto, emerge solo quanto segue: la sentenza è stata r alla presenza delle parti, il 1 marzo 2019; la motivazione, come ris dall’attestazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza, è stata dep il 14 marzo 2019, ossia nel termine di quindici giorni di cui all’art. 32, com D.Lgs. n. 274/2000. Il termine per impugnare è, dunque, quello di giorni tren decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo emissione della sentenza qualora tale termine, come nella specie, sia s rispettato,(cfr. Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 4, A 2 L–16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608). Orbene, NOME COGNOME ha proposto appello il 17 maggio 2019, mentre NOME COGNOME il 14 maggio 2019 e gli stessi non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, la verificazione de dedotte circostanze ostative al tempestivo esercizio della facolt impugnazione. (ex multis e, da ultimo, Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283059). Gli appelli, risultano, dunque, all’evidenza, intempestivi
I motivi proposti, in ogni caso, in applicazione delle regole tipiche del giu di legittimità, anche qualora si volesse accedere alla tesi della sussistenza causa di forza maggiore e ritenere i ricorsi tempestivamente presentati, sono considerarsi inammissibili.
4.1. NOME COGNOME deduce la carenza assoluta di motivazione poiché il Giudic di pace si sarebbe limitato a riportare gli esiti dell’istruttoria dibattimenta formulare alcuna autonoma valutazione e lamenta che l’affermazione della penale responsabilità si sarebbe fondata sulla ricostruzione dei fatti offerta persona offesa, senza vagliarne la credibilità e senza considerare la vers contrastante fornita dall’imputato e la discrasia tra il referto medico di NOME COGNOME e le dichiarazioni rese dallo stesso in dibattimento.
Tali censure sono inammissibili in quanto generiche, prive di autosufficienza volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazione nel merito preclusa al Giudic legittimità.
Il Giudice di pace, facendo buon uso del consolidato orientamento di quest Corte (per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321 secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. no applicano alle dichiarazioni della persona offesa, sia pure con motivazi alquanto stringata, ma comunque sufficiente, ha legittimamente posto fondamento dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati, valutando globalmente, la deposizione della persona offesa NOME COGNOME, il contenu della querela sporta da NOME COGNOME (deceduto nelle more del procedimento e le risultanze dei certificati medici. A fronte di tale valutazione glo ricorrente non spiega le ragioni per cui la ricostruzione offerta dalle pe offese sarebbe inverosimile e pur lamentando la mancata valutazione dell propria deposizione non ha riportato la stessa, né e altre risultanze istrutt cui si denuncia il travisamento o l’omessa valutazione, trascrivendol allegandole sì da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle re doglianze (ex multis, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv 280419; Sez. 2, n. 35164 dell’8/5/2019, Talamanca, Rv. 2764325; Sez. 2, n. 20677 dell’11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071).
4.2. Sostanzialmente analoghe considerazioni valgono per i primi motivi de ricorso proposto da NOME COGNOME che reitera censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da COGNOME.
4.3. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della applicata, è inammissibile posto che, anche in questo caso, viene sollecitata non consentita rivalutazione nel merito.
Alla luce della ritenuta inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti devono condannati alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 3 luglio 2023