Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28002 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 15/04/1978
avverso la sentenza del 03/12/2024 del GIUDICE COGNOME di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata in data 7 aprile 2025 del difensore di ufficio, avv. COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Como, dopo aver adottato l’ ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’ imputato NOME COGNOME lo ha condannato alla pena dell’ammenda di 500,00 euro in ordine al reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 «per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato ed esservisi trattenuto in violazione della vigente disciplina sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5 d. Igs n. 286 del 1998».
Avverso l’ordinanza e la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso.
Con riferimento all’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato, la difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delle disposizioni di cui all’ art. 420-bis, e 420-quater cod. proc. pen.
Viene al riguardo evidenziato che l’imputato, senza fissa dimora, è stato erroneamente giudicato in assenza, al di fuori delle ipotesi previste, in quanto dopo essere stato sorpreso a bordo di un treno mentre si dirigeva in Svizzera e consegnato dalle forze di polizia elvetiche alla polizia di frontiera, non instaurava alcun rapporto con il difensore, non avendo avuto alcun contatto né inizialmente, né successivamente. Né, le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., possono ritenersi sufficienti a far ritenere con certezza che egli abbia avuto effettiva contezza del processo.
Il ricorrente, infatti, non avrebbe mai avuto consapevolezza dell’esercizio dell’azione penale, né l’attività delle indagini di polizia giudiziaria può rilevar a tal fine, perché ciò che rileva è l’effettiva conoscenza riferita alla vocatio in iudícium.
Ciò posto, la difesa ha dedotto che il giudice, omettendo di procedere ai sensi dell’art. 420 quater, cod. proc. pen. e dichiarando erroneamente l’assenza ha impedito all’imputato di partecipare al processo e di esercitare il diritto alla difesa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 10-bis, comma 2, del d. Igs n. 286 del 1998, la nullità della sentenza.
La difesa ha evidenziato che dalla sentenza emerge che l’imputato in data 30 gennaio 2022 veniva fermato dalle Guardie di confine elvetiche, sprovvisto dei documenti per l’ingresso e il soggiorno in Svizzera ed in area Shengen e, pertant9 veniva dalle stesse accompagnato agli Uffici della Polizia e riammesso con procedura semplificata, specificando, dunque, che era stato fermato in Svizzera su un treno proveniente dall’Italia.
In particolare ha osservato la difesa che la fattispecie ricade nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 che espressamente stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territo nazionale.
Il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre ha adottato una pronuncia di condanna affermando che lo stranieropur identificato presso la Polizia di Frontiera Ponte Chiasso, ha soggiornato nel territorio nazionale per un significativo periodo di tempo.
In tal modo – osserva la difesa – il giudice ha condannato sulla base della durata della permanenza nel territorio italiano, non prevista dal legislatore il quale, peraltro, al comma 2 dell’art. 10-bis d.lgs. cit. non ha richiesto ai fini della configurabilità che il territorio nazionale sia utilizzato solo come transito. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che dal combinato disposto delle norme già citate e dell’art.10 bis comma 5, 13 comma 3, quater e 14, comma 5, septies d. Igs n. 286 del 1998, deriva la volontà del legislatore di rinunciare alla punizione dello straniero che abbia lasciato il territorio dello Stato o che si sta accingendo ad uscire, ratio che sarebbe peraltro confermata dai principi enunciati dalla sentenza n. 270 del 2019.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l’omessa allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione.
In data 7 aprile 2025, il difensore di ufficio ha depositato memoria di replica, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., eccependo che l’allegazione dello specifico mandato ad impugnare non è richiesto nel caso sia stata erroneamente pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 420-quater, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Va rilevato, in primo luogo, che la sentenza deliberata in assenza dell’imputato dal Giudice di pace di Como è stata pronunciata in data 16 dicembre 2024 e dunque ricorrono i presupposti per ritenere applicabile l’adempimento dell’onere formale di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
‘) GLYPH L’intervento legislativo, di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 114ha parzialmente riscritto la norma, limitandosi ad abrogare, con l’art. 2, lett. o), seconda parte, il comma 1-quater della disposizione processuale sopra richiamata, limitatamente alla previsione degli oneri formali in questione in caso di difensore di fiducia, con la conseguenza che tale obbligo permane nel caso, come quello che viene in rilievo, in cui l’imputato assente sia assistito dal difensore di ufficio.
Tanto premesso va ricordato che la giurisprudenza d legittimità, con orientamento consolidato, ha osservato che la norma di cui all’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, Jammoua, n.m.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hessen, n.m.; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, COGNOME, Rv. 285305; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023., Rv. 285305-01).
Si è, infatti, affermato che si tratta di una disposizione che mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione, anche quello di cassazione, solo nei casi in cui l’imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico, ciò perché lo specifico mandato ad impugnare del comma 1-quater è adempimento che serve per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’imputato “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525).
In coerenza con tale obiettivo, l’impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell’imputato assente.,. richiede, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all’impugnazione, nella misura in
cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088 – 01).
Ciò precisato, come affermato dai giudici di legittimità nella sentenza Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Rv. 287389 – pronuncia alla quale questo Collegio intende dare continuità 1 « principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera della norma del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica della stessa nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l’onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione, e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche al caso dell’assente che contesti, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da sez. 1. n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez, n.m.). Come ampiamente argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal d. Igs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all’assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l’istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che prevede che “l’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”».
Pertanto, nel dare continuità a tale opzione interpretativa, secondo cui gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato, non può che confermarsi, per le medesime ragioni esposte nell’arresto enunciato, il superamento dell’orientamento espresso da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Rv. 285920, alla luce della evidenziata mancanza di deroghe alla norma di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e alla evidente volontà del legislatore, dimostrata dalla modifica intervenuta con la legge n. 114 del 2024, di ottenere nella misura massima possibile che l’imputato “conosce e vuole” la progressione del processo nei gradi successivi al primo.
3. L’evidenziata rivalutazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa
Corte sulla portata applicativa dell’art. 581, comma
1-quater, cod. proc. pen.,
consentono di concludere per il rigetto del ricorsi,onseguertfsho a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.