Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Savigliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione voglia annullare senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 02/04/2019 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di assegno bancario, ha ridotto la pena a costui inflitta a mes sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, previa esclusione della recidiva contestata.
Rileva a tal fine che il giudice di primo grado non aveva applicato la recid contestata come reiterata specifica e infraquinquennale, e che la corte territ aveva qualificato la stessa come infraquinquennale, procedendo con u automatismo privo di motivazione alla sua applicazione, con riferimento peralt ad un’unica precedente condanna, divenuta definitiva dopo la commissione del reato.
Con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione so riferite all’accertamento di responsabilità, contestandosi la consapevolezza provenienza delittuosa dell’assegno in questione.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consenti comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comm 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.1 Il primo motivo riguarda l’applicazione della recidiva, che la Cort appello ha ritenuto infraquinquennale e non anche reiterata e specifica, c stabilito dal Tribunale.
Ha precisato a riguardo il giudice di secondo grado che la contestazione su recidiva era stata formulata tardivamente, solo nelle conclusioni, in quanto l’impugnazione principale erano state proposte doglianze esclusivamente sul responsabilità e sulla severità della pena.
La lettura dell’atto di appello attesta che, in effetti, l’imputato con motivo aveva invocato la prescrizione del reato, richiamando un precedente del Sezioni Unite – del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame – secon in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti p dell’imputato ai fini del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non imp il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circos concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due i sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescr del reato (Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 01).
Nel caso in oggetto, invece, il Tribunale di Asti aveva applicato la reci contestata, come si evince in termini espliciti dalla motivazione e dal dispos (pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado); a ragione, quindi, la corte terri ha considerato estranea all’impugnazione qualsiasi contestazione sull’applicazi della recidiva, posto che il rilievo sulla prescrizione si basava, al contr mancato riconoscimento della recidiva stessa.
Poiché, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità de recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, ne consegue che, ov
l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un’aggravante, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 – 01).
L’inammissibilità dell’appello sul punto preclude, quindi, la possibilità per il COGNOME di contestare in sede di legittimità l’applicazione della recidiva, effettuata peraltro in termini a lui più favorevoli, di ufficio, dalla corte di merito.
3.2. Il secondo motivo è attinente al merito ossia all’accertamento di responsabilità, in relazione al profilo della consapevolezza della provenienza delittuosa dell’assegno.
Con argomentazioni immuni da vizi logici, che si sottraggono a censure in sede di legittimità, la corte territoriale ha evidenziato che il titolo di credit oggetto di furto, fu consegnato dall’imputato in bianco già firmato dal traente, come strumento di pagamento, con una giustificazione del tutto inattendibile, a conferma della conoscenza della illecita provenienza dell’assegno stesso (pagine 3 della sentenza impugnata).
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 24/09/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi ente