Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51468 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51468 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile per tardività e comunque ha rigettato nel merito l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, che aveva condanNOME il predetto COGNOME per plurimi reati di furto aggravato.
Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia. Lamenta, con unico motivo, violazione di legge per avere a Corte territoriale ritenuto tardiva proposizione dell’appello. La Corte aveva infatti considerato che l’atto di appello era stato spedito per posta il 25 febbraio 2022, laddove il termine ultimo per la proposizione era il 24 febbraio 2022 i A mentre l’atto di appello era stato depositato, nei termini, il 21 febbraio 2022 presso l’ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il quale ha poi provveduto alla spedizione del plico, in dat successiva al deposito, presso il competente Tribunale di Parma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Seppure va rilevata la fondatezza del primo motivo, atteso che il deposito dell’atto di appello è effettivamente avvenuto entro il termine del 24 febbraio 2002, in quanto, ai sensi dell’art. 582, secondo comma cod. proc. pen, è stato eseguito presso l’ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il 21 febbraio 2022, va comunque evidenziato che la sentenza impugnata ha esamiNOME nel merito i motivi di gravame e li ha rigettati, motivando sia in ordine al congruità del compendio probatorio acquisito per fondare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, sia sulla ragionevolezza e congruità del trattamento sanzioNOMErio.
Il dispositivo di sentenza, infatti è stato così articolato: ” dich l’inammissibilità dell’appello di COGNOME NOME perché tardivamente proposto, e comunque infondato nel merito.”. Orbene, il ricorso si fonda su un unico motivo che attacca esclusivamente la declaratoria di inammissibilità per tardività, senza poi confrontarsi con la motivazione riguardante il rigetto de gravame nel merito, avverso la quale non viene mossa alcuna doglianza.
Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME