Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26571 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso riportandosi alle conclusioni scritte già formulate; uditi per NOME COGNOME i difensori, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME, i quali, si sono riportati alle memorie in atti e hanno chiesto di dichiarar inammissibile ovvero rigettare il ricorso del Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Siracusa chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME nei confronti del quale si procede ad indagini per il reato di corruzione (artt. 319-321 cod. pen.).
NOME COGNOME, in qualità dbliMIittdi pubblico ufficiale, membro RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“, ovvero commissione per “Prevenzione e Riduzione Integrate RAGIONE_SOCIALE‘Inquinamento”) istituita presso il RAGIONE_SOCIALE, organo incaricato di procedere all’esame RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni integratil, ambientale’ (AIA) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di altre società operanti nel polo petrolchimico di Siracusa, accettava da parte di NOME COGNOME, che agiva nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la promessa di assunzione per un tirocinio di alta formazione all’estero in favore RAGIONE_SOCIALEa figlia e di una sua amica presso il RAGIONE_SOCIALE, per il compimento di atti contrari al dovere RAGIONE_SOCIALE‘ufficio. Segnatamente tali atti contrari consistevano nell’operare per far sì che la commissione di cui il COGNOME faceva parte estendesse illegittimamente la disciplina di maggior favore relativa ai limiti di emissione e alle modalità d monitoraggio, prevista dal d.m. 12 settembre 2023 (cosiddetto d.m. Bilanciamento) per le sole imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche alle altre società operanti nel polo industriale siracusano non dichiarate di interesse strategico nazionale fra cui RAGIONE_SOCIALE (capo 1. punto 1 del capo di imputazione; nonché di raccogliere e recepire le proposte di modifiche al P.I.C. già licenziato dal RAGIONE_SOCIALE istruttore tesE a garantire a RAGIONE_SOCIALE un assetto autorizzatorio di ancora maggior favore, serbando condotte con le quali taceva gli incontri avuti con Tecali e COGNOME, e con analoghe formalità di riservatezza organizzava e prendeva parte ad una riunione telematica con i rappresentanti e i tecnici di RAGIONE_SOCIALE finalizzata ad ulteriormente definire e concordare le modifiche a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa società (capo 1, punto 3> RAGIONE_SOCIALEa provvisoria imputazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, con motivi sintetizzati nei limiti strettament indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa motivazione, chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di corruzione propria, come ascritto al COGNOME al capo 1, nonché per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti come corruzione propria susseguente ovvero corruzione impropria, anche susseguente.
Con il primo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen.). Sostiene che la decisione impugnata deve essere riformata nella parte in cui il giudice ha omesso di valutare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alle ipotesi di corruzione propria susseguente o in subordine di corruzione impropria, anche susseguente, poiché il Tribunale ha esaminato soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di corruzione propria antecedente, escludendola senza tuttavia verificare se gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione potessero fondare gravi indizi di colpevolezza di diverse forme di manifestazione RAGIONE_SOCIALEa corruzione. La decisione fatta propria dal Tribunale, che ha ricalcato quella del giudice per le indagini preliminari, è inficiata da un errore interpretativo di fondo, ossia quello di ritener che nelle ipotesi corruttive l’atto contrario debba trovare la propria causa nella utilità promessa o data. L’erroneità di tale assunto emerge dal tenore RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 319 cod. pen., nella parte in cui incrimina la corruzione cosiddetta susseguente caratterizzata dal riconoscimento di utilità postumo rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario. Ciò che rileva è, infatti, che l’utilità de trovare la propria causa nell’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’ufficio. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza sul rilievo che l’atto d’uffi non poteva trovare la propria causa nell’utilità in quanto la prima prospettazione RAGIONE_SOCIALEa intenzione del COGNOME di estendere le previsioni recate dalla disposizione in materia di bilanciamento a tutte le società del polo industriale era stata avanzata nell’ottobre del 2023 mentre la richiesta di interessamento rivolta dal COGNOME al COGNOME per far conseguire alla figlia il tirocinio con una società operante in ambito internazionale, doveva collocarsi al 7 novembre successivo. Tale ricostruzione è smentita dalle risultanze processuali e sussiste, invece, piena prova RAGIONE_SOCIALEa contestualità tra l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario e l’utilità promessa, desumibile dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE e l’iter RAGIONE_SOCIALEa procedura amministrativa seguita dal COGNOME. Rileva, altresì, il contenuto di cw. una conversazione – con tale COGNOME – <ch i due interlocutori consideravano la mancata verbalizzazione di una riunione che si era tenuta il 14 dicembre 2023 come "un caso esempio", per le ipotesi in cui non si intendessero formalizzare elementi di criticità nell'ambito del procedimento amministrativo. COGNOME sono, inoltre, tutti gli elementi probatori idonei a costituire il supporto probatorio sul contrarietà agli atti RAGIONE_SOCIALE'ufficio RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dal COGNOME; sulla conoscenza di tale circostanza da parte del privato corruttore e RAGIONE_SOCIALEa "contestualità" tra la promessa di utilità e il compimento RAGIONE_SOCIALE'atto di ufficio. Del tutto irrilevante, invece la sproporzione tra atto e utilità. La valutazione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE'appello è erronea dovendo la sproporzione essere valutata al momento RAGIONE_SOCIALEa iniziativa e non al Corte di Cassazione – copia non ufficiale
momento RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa promessa del privato o RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione nel corso del tempo. Il Tribunale ha trascurato gli altri rilievi logici che sono concludenti con l'accordo e ha valorizzato elementi eccentrici rispetto ai fatti da provare, richiamando giurisprudenza a tal fine irrilevante, tra i quali il rapporto di amicizia tra il pubblico funzionario e privato. Erronee anche le valutazioni del Tribunale nella parte in cui ha escluso di poter ricondurre la condotta al reato di corruzione per l'esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione sul rilievo che non è sostenibile che l'interessamento per lo stage RAGIONE_SOCIALEa figlia del COGNOME costituisse la remunerazione successiva RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALE'atto legittimo del pubblico funzionario.
Con il secondo motivo denuncia cumulativi vizi di motivazione RAGIONE_SOCIALE'ordinanza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, ai fini di escludere il reato di corruzione propria susseguente, elementi privi di alcuna efficacia dimostrativa (che il COGNOME non fosse espressione del management RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ma solo un consulente esterno; che non avesse un interesse ulteriore ultroneo all'adempimento RAGIONE_SOCIALEo specifico incarico ricevuto; il contenuto di una conversazione telefonica del 21 dicembre 2023 in cui il COGNOME neppure sembrava a conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stato e complessità RAGIONE_SOCIALEa procedura avviata dalla RAGIONE_SOCIALE), laddove il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione denota la piena consapevolezza di entrambi gli attori RAGIONE_SOCIALEa sottostante vicenda mentre gli elementi valorizzati dal Tribunale sono privi di efficacia dimostrativa. Né è congruente con le ipotesi di accusa che COGNOME, non avendo ricevuto un esplicito mandato a corrompere da parte del management RAGIONE_SOCIALEa società, non avrebbe avuto ragione per esondare dal proprio ruolo offrendo utilità illecite al pubblico ufficiale poiché il ragionamento del Tribunale sconta un vizio logico di base e trascura che l'interesse personale del COGNOME era quello di accrescere o consolidare la propria caratura professionale e la sua reputazione nell'ambiente di riferimento. Né rileva che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del sinallagma corruttivo sia necessario un interessamento diretto del beneficiario ultimo RAGIONE_SOCIALE'atto contrario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla ipotesi di corruzione propria contestata al capo 1.3. che riguarda i favoritismi accordati da COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE nella formulazione del PIC conclusivo del procedimento di riesame RAGIONE_SOCIALE'autorizzazione A.I.A. e correlati all'utilità conseguita. Il giudice per le indagini preliminari ave riconosciuto svariati indici di oggettiva superficialità e verosimile erroneità tecnica nell'agire del COGNOME e questa valutazione è stata rapidamente accantonata dal Tribunale. Si tratta, invece, di elementi che, facendo corretta applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella enucleazione di "indic sintomatici RAGIONE_SOCIALEa prova del nesso funzionale tra due prestazioni, depongono chiaramente per la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata ipotesi di corruzione propria
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antecedente quali la contestualità temporale evidente tratti del pubblico agente infedele e utilità 1- questi corrisposte; la piena consapevolezza da parte del pubblico ufficiale del carattere anti doveroso degli atti compiuti in favore di chi corrispondeva l'utilità; la consapevolezza del privato che quelle utilità erano corrisposte in occasione del compimento di atti da parte del pubblico ufficiale infedele. Evidenzia, ancora una volta, che le conversazioni intercettate evidenziano come il COGNOME si premuri di far conoscere dettagliati aggiornamenti sul suo prodigarsi per la soddisfazione RAGIONE_SOCIALEe aspettative RAGIONE_SOCIALE'interlocutore: più che una prossimità temporale fra le due prestazioni vi è una vera e propria contestualità. Pienamente consapevole era, poi, il pubblico ufficiale del carattere antidoveroso degli atti da lui compiuti avendo diffusamente operato in termini di contrarietà ai doveri del proprio ufficio, in forza RAGIONE_SOCIALEa concretizzazione RAGIONE_SOCIALE'utilità riconosciutagl mentre era in corso il procedimento amministrativo di rilascio RAGIONE_SOCIALE'AIA. di RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del Pubblico RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per le ragioni illustrate nelle conclusioni scritte del Procuratore generale, richiamate all'odierna udienza, in merito alla strutturale inidoneità del ricorso a costituire il presupposto RAGIONE_SOCIALE'esame sui gravi indizi di colpevolezza.
Costituisce affermazione RAGIONE_SOCIALEa più risalente giurisprudenza di legittimità il principio per cui il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza del Tribunale che, in sede di appello, abbia escluso il presupposto RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE'attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello RAGIONE_SOCIALE'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione RAGIONE_SOCIALE'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898).
Il principio è stato riaffermato nelle decisioni più recenti sia nel caso in cui in cui il Pubblico ministero impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Pmt, Rv. 282355) sia in caso di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziarla (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Pmt, Rv. 285400), principio vieppiù applicabile quando, come nel caso in esame, il Pubblico ministero
impugni l'ordinanza che conferma quella del giudice per le indagini preliminari sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In entrambe le sentenze ora richiamate si è ribadito che l'impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE'attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, fatta salva l'ipotesi in cui le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti, nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rileva il Collegio che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione (o di ripristino) RAGIONE_SOCIALEa misura richiesta: ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione alle condizioni di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura fra le quali le esigenze cautelari, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.
Il ricorso del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Siracusa non esamina l'aspetto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, concreta e attuale, RAGIONE_SOCIALEe esigenze che renderebbero necessaria l'applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, neppure indirettamente.
Il ricorrente si diffonde, infatti, nella disamina critica RAGIONE_SOCIALEe ragioni che Tribunale ha posto a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALE'appello e, nella stessa premessa, afferma che il ricorso verte sugli errori compiuti dal Tribunale nel ritenere insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle contestate ipotesi di corruzione propria antecedente e possibilità di riqualificazione dei fatti come corruzione propria susseguente ovvero corruzione impropria, antecedente o susseguente.
L'inquadramento compiuto dal ricorrente si pone in netto contrasto con i principi in materia di impugnazione secondo cui l'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. peri., non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica RAGIONE_SOCIALEa decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole e che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto RAGIONE_SOCIALE'impugnazione (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110) e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante.
Un principio che acquista particolare rilevanza nella materia cautelare perché il provvedimento è destinato ad avere effetti immediati e diretti sul diritto di libertà
RAGIONE_SOCIALEa persona indagata e che la giurisprudenza più recente ha esteso anche al procedimento incidentale cautelare (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pmt, Rv.
276274), in coerenza con il generale principio RAGIONE_SOCIALEa concretezza e attualità
RAGIONE_SOCIALE'interesse all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27 giugno 2025
La Consigliera relatrice
, 9residente
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