Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13310 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Latina il 13/02/1966
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Latina Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore ig(nerale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del ries.a ne, ha annullato il provvedimento di sequestro dell’originale di un titolo cambiario, disyisto su sollecitazione della parte civile dal giudice della cognizione all’esito del giudizio pelale di primo grado nel quale ha pronunziato condanna nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 491 cod. pen. per avere riempito abusivamente – indicando sié stesso come prenditore – un titolo cambiario firmato in bianco da COGNOME NOME Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha altresì rimesso le parti le parti innanzi al liudice civile per l’individuazione dell’avente diritto alla restituzione ed ha nel frattempo dispost il mantenimento del sequestro ai sensi dell’art. 324 comma 8 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato limitatamente alla decisione del giudice del riesame di rimettere le parti davanti al giudice civile al fine di accertare la tilola dell’effetto cambiario, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo e il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di mol:kiazione in merito all’esistenza di una effettiva controversia circa la proprietà del titolo can”biari In particolare, il ricorrente, dopo aver evidenziato come il ricorso in esame sia xiggetto alla disciplina di cui all’art. 325 comma 2 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale a freb b e in maniera apodittica e illogica desunto l’esistenza di una tale conflittualità e la rie:essi di un rinvio al giudice civile dalla solo pendenza tra le parti non solo del g à cita procedimento penale, ma anche di una procedura esecutiva immobiliare islaurata dall’imputato nei confronti della parte civile, il cui oggetto sarebbe del tutto estrari2o a questione relativa alla proprietà del titolo.
2.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge, lamentando il ricirrente l’insussistenza del presupposto previsto dall’art. 324 comma 8 cod. proc. pen. al f ne del mantenimento del sequestro, evidenziando come dagli atti processuali non enri.rga in alcun modo che le parti abbiano sollevato questioni in merito alla titolarità de bene sequestrato, attesa la sua pacifica ed indiscussa attribuibilità all’imputato.
Inoltre, ad avviso della difesa, l’ordinanza contraddittoriamente avrebbe esclus) che la misura reale applicata dal giudice della cognizione potesse essere qualificala come sequestro preventivo, avendo lo stesso proceduto in difetto della necessaria rich del pubblico ministero, salvo poi applicare proprio la disciplina prevista propria per il sequestro preventivo dal citato ottavo comma dell’art. 324.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, si rileva, in via preliminare, come per l consolidata giurisprudenza di legittimità, ove emerga la sussistenza di una coniniversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell’ari. 324 comma 8, cod. proc. pen., il giudice del riesame deve rimettere gli atti al giudice GLYPH per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro (Ex multis Sez. 3, Sentenza n. 41879 del 11/10/2007, COGNOME, Rv. 237940).
Ciò ricordato i motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili in quanto hanno ad ggetto un provvedimento inoppugnabile.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo ferma nel ritenere inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzi della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né for -1131e, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che pi)ssono essere fatti valere nel giudizio civile (ex multis Sez. 2, n. 35665 del 16/05(2014, COGNOME, Rv. 259981). Tale principio di inoppugnabilità deve ritenersi valido, per trasparente identità di ratio, anche nell’ipotesi in cui il predetto provvedimento di rimessione sia stato emesso in sede riesame, in primis per il principio di tassatività delle impugnazioni – non essendone espressamente prevista l’impugnabilità -, e comunque per il suo carattere meramente interlocutorio, che lo rende non assimilabile al provved mento che abbia deciso in ordine ad una richiesta di riesame.
Non di meno inammissibile è la deduzione da parte del ricorrente di vizi di nnoli n ,azione sul presupposto che si verterebbe nella fattispecie di cui al secondo comma dell ait. 325 cod. proc. pen. e che la stessa disposizione legittimerebbe la proposizione di un -icorso per Cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il ragionamento del ricorrente si fonda sull’erronea convinzione che, mentre il primo comma della norma citata riguardi l’ipotesi in cui l’impugnazione abbia ad eggetto un’ordinanza del giudice del riesame, il secondo comma, invece, concernendo i cas in cui l’impugnazione abbia ad oggetto un provvedimento emesso direttamente dal giudice al di fuori della sua funzione di giudice dell’impugnazione, rientrerebbe nelle ipotesi ci ricorso per saltum, legittimando così il ricorrente a dedurre motivi di gravame per tutt i vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., in deroga alla disciplina generale di cui all alt. 569 cod. proc. pen.
La prospettazione ermeneutica sostenuta dal ricorrente non è condivisibile, ir luanto frutto di un’argomentazione logico-giuridica in palese contrasto con il dato normat v).
In primo luogo, si osserva come l’assunto della difesa, secondo cui la fattispecie in esame sarebbe qualificabile come un’ipotesi di ricorso per saltum, non trova riscomro nella previsione contenuta nell’art. 325 co. 2 cod. proc. pen., la quale citr)scrive espressamente la sua portata applicativa alla sola ipotesi di decreto di sequestro i:messo dal giudice.
Nel caso di specie, invece, l’impugnazione del ricorrente ha ad oggetto un’ordhi:nza di mantenimento del sequestro pronunciata dal tribunale del riesame non suscettibili!, data anche la sua natura di provvedimento obbligato in ragione della dubbia titolarità ce bene, di rientrare nel campo di applicazione della disciplina del ricorso diretto per Cassa2ione. Inoltre, anche volendo condividere l’enunciata tesi difensiva, l’assunto del ricorreriti .! trova un ulteriore ostacolo nel fatto che la disposizione censurata, non contemplando espressamente alcuna deroga al regime generale del ricorso immediato, non legittima la proposizione di un ricorso in sede di legittimità per tutti i motivi di cui all’art 606 proc. pen. Pertanto, il silenzio del legislatore sul punto deve essere interpretato nel senso di voler rinviare in maniera implicita alla disciplina del ricorso immediato per Cassaz one di cui all’art. 569 cod. proc. pen., la cui proposizione è limitata unicamente ai vizi di lei ige.
Manifestamente infondata è, altresì, la censura relativa all’erronea applicazione dell’art. 324 co.8 cod. proc. pen. In realtà, si osserva come il giudice, nonostante la norma citata si inquadri nell’ambito della disciplina del sequestro preventivo, abbia fatto ciwretta applicazione di un principio generale in materia di sequestro, presente, peraltro, GLYPH che in materia di sequestro probatorio di cui all’art. 263 cod. proc. pen., in forza del cuale i giudice, all’esito del procedimento di dissequestro del bene, è tenuto a disporne la restituzione e, nell’eventualità in cui sorga una controversia sulla titolarità del”avent diritto, a rimettere le parti davanti al giudice civile. Conseguentemente Ve -ronea indicazione della norma di riferimento è risultata del tutto ininfluente sulla corri: ttez della soluzione adottata dal giudice del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c. ).p. l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamenti:: della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/1/2025