Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
nei confronti di:
NOME COGNOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 23, comma 8, D.L. n.137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Pescara, accogliendo la richiesta di riesame formulata nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, indagati i primi del delitto di cui all’artic 640 bis cod. pen., e le società dell’illecito amministrativo di cui agli articoli 5- 24 Lgs. n.231/2001, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Pescara riguardante 10 impianti fotovoltaici appartenenti a società riconducibili agli indagati nonché la somma liquida fino alla concorrenza di euro 24. 037.988,59, disponendo la restituzione degli impianti fotovoltaici e del denaro ai ricorrenti.
Avverso la citata ordinanza il pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara ricorre per cassazione formulando, a tal fine, un unico motivo con cui chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento, GLYPH rilevando che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto insussistente la gravità indiziaria, in particolare sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato contestato.
2.1 In particolare, eccepisce la violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, precisamente degli artt. 321, 324 cod. proc. pen., 640 bis cod. pen., 5 24 D.Lgs. 231/2001, nonché mancanza, mera apparenza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale di Pescara avrebbe trascurato di valutare che il fine perseguito dagli indagati, sarebbe stato quello di realizzare un parco fotovoltaico di potenza nominale di gran lunga superiore al 1 MW, facendo artatamente figurare la differente volontà di realizzare singoli e autonomi impianti sotto la soglia di 1 MW. Tale conclusione emergerebbe, quindi, da una valutazione unitaria e congiunta degli elementi probatori in atti e, in particolare, dall circostanze temporali (ossia le dichiarazioni sostitutive per più impianti dell’atto d notorietà presentate addirittura lo stesso giorno), dalla contiguità dei terreni, dal titolarità di questi ultimi in capo alla medesima società, nella specie la RAGIONE_SOCIALE, dalla coincidenza della data di costituzione delle tre società denominate RAGIONE_SOCIALE 1, 2 e 3, tutte aventi come unico socio la RAGIONE_SOCIALE, ognuna delle quali avrebbe poi presentato autonoma dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così da potersi avvalere della procedura regionale semplificata prevista per impianti al di sotto di 1 MW. La realizzazione dell’unico
impianto sarebbe stata quindi dolosamente frazionata in 10 impianti più piccoli, ciascuno di potenza inferiore ad 1 MW, dotati di singole cabine elettriche, tutto al mero fine di rientrare formalmente nella procedura semplificata ai sensi delle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.246 del 31 maggio 2010 ed evitare, quindi, la procedura autorizzatoria più complessa, nonché al fine di beneficiare di una cifra rilevante di incentivi economici.
L’omessa analisi e valutazione di aspetti essenziali per l’accertamento dei fatti, contenuti nel fascicolo del P.M. e richiamati nel decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Pescara, avrebbe condotto il Tribunale del riesame ad assumere un provvedimento caratterizzato da una motivazione apparente, nonché viziata da una manifesta contraddittorietà, laddove, pur rilevando l’esistenza di “un unico centro di interessi” alla base della realizzazione dei distinti impianti fotovoltaici, non avrebbe poi tratto le dovute conclusioni in termini di gravità indiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.
1.1 Come risulta dall’esposizione che precede, il ricorso del P.M. ha ad oggetto esclusivamente il profilo della sussistenza del fumus dei reati oggetto dell’addebito elevato nel corso delle indagini; manca, invece, alcun cenno al profilo del periculum in mora.
1.2 Secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Corte, anche nella materia delle impugnazioni relative ai procedimenti incidentali in materia cautelare, vige il principio generale, previsto a pena di inammissibilità (artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. A), cod. proc. pen.), del necessario interesse della parte che propone l’impugnazione; nozione che, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili (…) – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella fina negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 01); siffatto interesse «non può essere meramente astratto o teorico, ma deve essere concreto, effettivo», cioè diretto «al conseguimento di un diritto o alla rimozione di effetti pregiudizievoli per la sfera dei diritti della medesima parte che
l’invoca» (Sez. 2, n.6027 del 10.01.2024, PMT c/ Mazza, Rv.285867-01; Sez. 1, n. 2362 del 20/05/1991, COGNOME, Rv. 187488 – 01).
Nelle ipotesi in cui la parte che intende proporre impugnazione sia il P.M., l’interesse non potrà coincidere esclusivamente con l’astratto interesse all’esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 28502601), ma dovrà essere parametrato anch’esso all’obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto; risultato che, nella materia cautelare, è rappresentato dall’emissione del provvedimento che assicuri la realizzazione delle finalità proprie dell’intervento volto a soddisfare le specifiche esigenze di tutela (dell’accertamento dei fatti di reato; della garanzia per la collettività dall’impedire nuove manifestazioni delittuose; della sottrazione dei profitti e delle cose intrinsecamente illecite all disponibilità del reo).
Il precipitato del principio così espresso nell’ambito delle impugnazioni della parte pubblica, proposte avverso i provvedimenti di annullamento delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, è condensato nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali il pubblico ministero impugnante, anche quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto del requisito della gravità indiziaria (ritenendo per tale ragione assorbito l’esame del profilo delle esigenze cautelari), assume l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari; e ciò in quanto l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità dell’adozione (o del ripristino) della misur originariamente richiesta, sicché egli deve fornire gli elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’applicazione della misura, e quin anche a quello della sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, pur se il provvedimento impugnato non le abbia esaminate (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME Gasperis, Rv. 276375-01). È evidente, infatti, che il profilo delle esigenze cautelari è strutturalmente correlato al carattere contingente, e soggetto a eventuali mutamenti, delle condizioni determinanti il sorgere e il permanere delle esigenze stesse (ciò che ne impone il controllo costante nel corso del tempo – ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. – circa il permanere delle condizioni che giustificano l’applicazione delle misure: Sez. Unite, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01). Per queste ragioni, si è puntualizzato che il ricorso della parte pubblica avverso il provvedimento che abbia annullato l’originaria misura genetica, ove si limiti a censurare gli aspetti relativi alla gravità indiziaria risulterà ammissibile – quanto
requisito dell’interesse – laddove la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendosi in tal caso ritenersi implicitamente sussistenti le esigenze di cautela (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282355 – 01).
1.3 I principi enunciati, ad avviso del Collegio, trovano applicazione anche con riguardo alle impugnazioni proposte avversi provvedimenti emessi nella materia della cautela reale, come di recente affermato anche dalla già citata sentenza Sez. 2, n.6027 del 10.01.2024, PMT c/ Mazza, Rv.285867-01.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Pescara, accogliendo la richiesta della parte privata, annullava il provvedimento genetico di sequestro rilevando il difetto del requisito del fumus di illiceità con riguardo al delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., e disponeva la restituzione dei beni sottoposti a vincolo; non svolgeva, invece, alcuna argomentazione in ordine alla contestata sussistenza del periculum in mora, ritenendo, implicitamente, che la relativa eccezione fosse assorbita dalla decisione sulla mancanza del fumus delicti. Di conseguenza, in forza dei principi di diritto sopra esposti, l’interesse del P.M. all’impugnazione si identifica nell rimozione dell’ordinanza del Tribunale pescarese, con la necessità della contestuale rappresentazione nel ricorso dei motivi inerenti alla sussistenza di entrambi i presupposti (fumus delicti e periculum in mora) richiesti per l’adozione del sequestro preventivo; diversamente, non si conseguirebbe il risultato pratico cui deve tendere l’impugnazione. Del resto, anche in relazione all’adozione delle misure cautelari reali, il profilo che riguarda il pericolo della tardività dell’intervento, al fine di scongiurare la loro sottrazione che possa agevolare la commissione di ulteriori reati o possa consentire la loro futura confisca, è soggetto a modifiche nel corso del tempo cOnseguenti al mutare delle condizioni fattuali che riguardano sia la persona del soggetto titolare dei beni (anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali), sia gli stessi beni. Diventa perciò indispensabile che tale profilo sia adeguatamente rappresentato dal ricorrente, in quanto la Corte, in difetto di siffatta rappresentazione, non è posta in grado di valutare la sussistenza dell’interesse ad impugnare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalle statuizioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 24/01/2024
Il Consigliere Estensore
Il Preside e