Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa il 28/03/2023 dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1, GLYPH Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 2 novembre 2022 – che applicava ad NOME, assessore alle
politiche sociali del Comune RAGIONE_SOCIALE, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio e servizio per mesi nove – non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza dei delitti di cui all’art. 353 cod. pen. (capi 23 e 25) in cap all’indagata.
GLYPH Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in redazione alla ritenuta insussistenza del reato di turbativa d’asta con riferimento al capo 23) della provvisoria incolpazione riguardante la gara avente ad oggetto l’affidamento in gestione del “RAGIONE_SOCIALE” sito in RAGIONE_SOCIALE.
Dalle conversazioni intercettate è emerso pacificamente che l’indagata, in concorso con altri, aveva fatto in modo che fosse indetta una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui sopra, caratterizzata da un bando contenente i requisiti perfettamente corrispondenti a quelli in possesso della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, che si voleva favorire, e che era poi risultata effettivamente unica partecipante e aggiudicataria del servizio.
Nel corso di una intercettazione, l’indagata, parlando con il Sindaco confermava che la gara era stata rimodulata in modo da fare partecipare II RAGIONE_SOCIALE e commentava, amareggiata, che la responsabile della RAGIONE_SOCIALE, “per ringraziare”, alle elezioni aveva votato un partito diverso da quello del Sindaco.
Risultava, in conclusione, un impegno incessante da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti nel favorire la compagine, poi aggiudicataria.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, avente ad oggetto la gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio gestione del RAGIONE_SOCIALE (capo 25 di incolpazione provvisoria).
Dalle conversazioni intercettate è emerso pacificamente che l’indagata, rassicurava i responsabili della RAGIONE_SOCIALE al fine di fare sottoscrivere loro il contratto con l’ente comunale specificando che non vi erano più i tempi tecnici per indire una nuova gara d’appalto e che, pertanto, il servizio in argomento doveva essere assegnato per come previsto, garantendo, nel contempo, che il comune si sarebbe fatto carico dell’onere di sanare le eventuali carenze strutturali del centro in argomento.
La soluzione dell’indagata era stata, quindi, quella di porre a carico dell’ente comunale i costi relativi alla ristrutturazione e manutenzione del centro, in palese difformità da quanto previsto dell’art. 3 del Capitolato speciale del bando di gara, così da determinare una modifica sostanziale dell’appalto stesso, a totale vantaggio della RTI. In nessuna parte del capitolato di gara era prevista la
possibilità per l’aggiudicatario di derogare gli indicati lavori o, in via subordinat un intervento sostitutivo della stazione appaltante. La turbativa d’asta era consistita nella condotta fraudolenta di modifica delle condizioni contrattuali previste nel capitolato con indebito accollo sulle amministrazioni dei costi relativi alle carenze strutturali, che, in maniera fraudolenta e non corrispondente, al vero sono stati attestati come riferibili a infiltrazioni provenienti dalla scopertura d tetto e verificatisi a seguito degli ultimi eventi meteorici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.Deve rilevarsi l’assorbente vizio di carenza di interesse del ricorrente, il quale deduce unicamente vizi afferenti la valutazione della gravità indiziaria senza effettuare alcun riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
3.A tale riguardo, osserva il Collegio che il quale il Pubblico ministero, impugnando l’ordinanza che – in sede di riesame – abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Invero, l’eventuale accoglimento dei ricorso sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non produrrebbe l’effetto di ripristinare una misura cautelare, laddove l’unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in questa Sede, è il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,, avendo l’organo dell’accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355 – 01).
3.1D’altra parte, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti soltanto nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., circostanza non sussistente nel caso in esame.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Presidente