Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20911 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20911 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato ad Abbiategrasso l’11/2/1976
avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 18/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.12.2024, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha provveduto su una istanza di permesso premio del detenuto NOME COGNOME
In particolare, l’ordinanza ha richiamato un precedente provvedimento del 19.11.2024 su una istanza di identico tenore, già dichiarata inammissibile perché non risultano superate le soglie stabilite dagli artt. 30ter e 30quater Ord. Pen., e lo ha ribadito, in quanto non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui per le condanne, comprese nel cumulo, inferiori a quattro anni di reclusione, non vi sarebbero limiti minimi di ammissibilità per la concessione del beneficio.
Il Magistrato di Sorveglianza ha riaffermato che le soglie in questione si applicano a tutte le condanne contenute nel cumulo, allorché la pena detentiva complessiva superi i quattro anni, e ha concluso che nel caso di specie, considerati i delitti ostativi in esecuzione nonché quelli per cui è stata applicata le recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., non risultano superate le soglie minime di ammissibilità per la concessione dei permessi premio.
Avverso la predetta ordinanza, ha presentato ricorso il difensore di Murgia, articolando un unico motivo, con cui deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità della motivazione del provvedimento.
Il ricorso evidenzia che COGNOME si trova in espiazione di una pena ridotta a trenta anni di reclusione secondo il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. Nel cumulo sono comprese, oltre a condanne per reati ostativi e per reati aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., anche reati non ostativi alla concessione dei benefici.
È contrario a logica che la sentenza avente ad oggetto un reato ostativo con il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. attragga nella sua sfera di applicazione anche le altre, perché la condizione di ostatività deve essere riconosciuta in relazione alla singola condotta. Di conseguenza, si deve procedere ad una scomposizione del cumulo e calcolare singolarmente i periodi di detenzione espiata in relazione alle singole condanne.
Così procedendo, la pena finale -detratti anche indulto e presofferto -sarebbe di sei anni, quattro mesi e venticinque giorni, di cui tre anni, otto mesi e venti giorni per i reati non ostativi, per i quali pertanto i permessi premio possono essere concessi subito perché il cumulo è inferiore a quattro anni.
Con requisitoria scritta trasmessa il 16.2.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento in materia di permessi premio, ai sensi dell’art. 30 -ter , comma settimo, L. n. 354 del 1975, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza e non a ricorso diretto per cassazione (Sez. 1, n. 29215 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256795 – 01).
Di conseguenza, il ricorso, per il principio generale di conservazione dell’impugnazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al competente Tribunale di Sorveglianza di Milano per la relativa decisione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso il 19.3.2025