Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41585 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41585 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Pisticci il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte d’appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
letta la memoria della parte civile che ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, tramite il difensore, ricorre per l’annullamento della sentenza, emessa in data 23 settembre 2022, con la quale la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata a suo carico, anche agli effetti civili, in data 19/05/2021 dal Tribunale di Matera perché tardivamente presentato.
Affida il ricorso ad un solo motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, cod.proc.pen., 583, 591 cod.proc.pen.
Espone di avere presentato atto di appello, a mezzo lettera raccomandata inviata in data 15 ottobre 2021, che il termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Matera, emessa in data 19/05/2021 e la cui motivazione era stata depositata nel termine ex art. 544 cod.proc.pen., e-scadeva il 17/08/2021, che l’impugnazione proposta il 15/10/2021 era tempestiva. L’atto di appello, spedito con lettera raccomandata, si considera depositato alla data della spedizione, sicchè sarebbe stato tempestivamente depositato. Chiede l’annullamento della sentenza senza rinvio agli effetti penali in quanto i reati ascritti al medesimo sono estinti pe prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente in grado appello.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Potenza.
Letta la memoria della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso o in subordine, l’annullamento della sentenza per prescrizione del reato di cui al capo A) e con rinvio agli effetti civili davanti al giudice civile competente per valore grado di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod.proc.pen., applicabile ratione temporis all’impugnazione in esame, “le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione (…) con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1”, ossia alla “cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”; ove siano rispettate tali formalità, trova applicazione l’art. 583, comma 2, cod.proc.pen. a tenore del quale “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata”.
Si è ancora stabilito che in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione l’effetto anticipatorio di cui all’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale “si considera proposta nella data della raccomandata”, può legittimamente prodursi per gli atti di spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito regolarmente autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale, identificato in RAGIONE_SOCIALE, la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinent
alle procedure amministrative e giudiziarie” (Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, Rv. 270967).
Nella specie risulta prodotta attestazione del RAGIONE_SOCIALE Sviluppo RAGIONE_SOCIALE relativa al subentro della RAGIONE_SOCIALE nella licenza n. 1302/11, con la conseguenza che deve ritenersi che l’appello sia stato tempestivamente proposto in data 15 ottobre 2020, data di spedizione dell’atto di appello al Tribunale di Matera ove è pervenuto in data 19 ottobre 2020.
6. Rileva, il Collegio, che è maturata, in data successiva alla sentenza di primo grado, la prescrizione dei reati ascritti all’imputato: segnatamente il reato di cui all’art. 316 bis cod.pen. (capo A), per il quale vi è condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, alla data del 05/09/2022, e quanto al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, alla data del 01/12/2022, computato il periodo di sospensione del corso della prescrizione.
Preso atto che il reato ascritto all’imputato ricorrente di cui al capo A) è estinto per prescrizione e che questi, d’altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, e con rinvio, agli effetti civili, per nuovo esame a giudice civile competente per valore in grado di appello.
Condivide il Collegio, l’orientamento, inaugurato dalla sentenza Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288 e confermato dalla sentenza Sez. 5, n. 26406 del 12/04/2022, non mass, e dalla successiva Sez. 5, n. n. 43663 del 09/09/2022, COGNOME, Rv. 283817 – 01, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell’imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale. Già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, avevano affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’event accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone
l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale.
Il ricorrente nel suo ricorso per cassazione si è lamentato solo della declaratoria di inammissibilità dell’appello, senza prospettare, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, un concreto ed attuale interesse ad ottenere un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ed anzi ha esplicitamente chiesto l’annullamento con rinvio agli effetti civili al giudice civile.
La sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio, limitatamente al capo A), agli effetti civile a giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al fatto reato di cui all’art. 316 ter cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso il 13/09/2023