Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10445 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10445 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio quanto inammissibilità nel resto; udito l’AVV_NOTAIO del Foro di Palermo in difesa di COGNOME NOME, il alla determinazione del trattamento sanzionatorio e per l’ quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sugli appelli proposti avverso la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo del 30 settembre 2021, ha parzialmente riformato quest’ultima con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, confermandola nel resto.
Il GUP, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME responsabile di una serie di furti aggravati di energia elettrica, commessi in concorso con i singoli utenti del servizio mediante alterazione sistematica dei contatori installati dall’ente erogante -nonché del delitto associativo di cui all’art. 416, comma 2, cod. pen., nella qualità di capo e organizzatore del sodalizio criminoso costituito insieme ai coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
All’esito di tale giudizio, dichiarate la prescrizione di alcuni reati contestati ai capi 5.3, 9, 10, 11 e 65 e l’insussistenza del fatto per il capo 55, era stata irrogata a COGNOME la pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della pena.
La Corte di appello ha dichiarato la sopravvenuta prescrizione del delitto associativo e del reato ascritto al capo 62. Ha rigettato la richiesta difensiva di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., reputando del tutto insussistente l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, alla luce delle risultanze istruttorie da cui emergeva la piena dimostrazione dell’esistenza dello stabile sodalizio.
Ha disatteso anche il motivo fondato sulla richiesta di riqualificazione dei reatifine nell’ipotesi della frode informatica di cui all’art. 640 ter cod. pen., osservando come le condotte accertate consistessero nella materiale alterazione del sistema di misurazione dei consumi, immediatamente diretta all’impossessamento dell’energia elettrica contro la contraria volontà dell’ente erogatore, con esclusione di ogni schema di induzione in errore proprio della truffa e, per identità di struttura, della frode informatica.
Ha infine negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, reputando la pena proporzionata al ruolo apicale rivestito da COGNOME e alla pervicace reiterazione delle condotte illecite. La pena è stata rideterminata in anni sei, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 1.282 di multa, con revoca dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e con sostituzione della stessa con la misura di anni cinque.
Avverso la suddetta sentenza, il precedente difensore di fiducia di COGNOME aveva già proposto separato ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il
primo, sulla mancata riqualificazione dei furti aggravati nell’ipotesi di frode informatica; il secondo, sul vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato ai reati ascrittigli.
La Quinta Sezione Penale di questa Corte, con sentenza del 15 aprile 2025, ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, ritenendo il primo manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174), e ugualmente il secondo, perché versato in fatto e privo di qualsiasi specificità argomentativa.
Dall’esame della documentazione allegata all’istanza di incidente di esecuzione presentata nell’interesse di COGNOME il 16 aprile 2025, era emerso che la sentenza della Corte di appello non era mai stata regolarmente notificata all’imputato; a questi era stata erroneamente comunicata, in data 9 dicembre 2024, la sentenza n. 3905/24, relativa ad altro procedimento e ad altri imputati, sì che COGNOME era rimasto del tutto ignaro della pronuncia emessa nei suoi confronti sino al 16 aprile 2025.
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 14 maggio 2025, ha riconosciuto che il diritto all’impugnazione spetta in via esclusiva all’imputato e che l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado -ove questi non ne abbia aliunde acquisito conoscenza -impedisce il decorso del termine per proporre ricorso.
Sulla base di tali considerazioni, ha concesso a COGNOME la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., dichiarando la non esecutività della sentenza e disponendo la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 286/2025 emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo il 24 aprile 2025.
A seguito di tale provvedimento di rimessione in termini, il difensore di fiducia, con ricorso depositato il 23 giugno 2025, ha impugnato la sentenza articolando i motivi di seguito illustrati.
4.1. Con la prima censura deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. con riferimento ai capi 54 e 56, contestati nella forma del tentativo per condotte accertate in data 28 aprile 2012.
Il termine di prescrizione -pari a sei anni e otto mesi, corrispondenti ai due terzi del massimo edittale di dieci anni previsto per il reato consumato (ulteriormente maggiorato di un quarto per gli atti interruttivi e dei termini di sospensione) è inutilmente decorso nel febbraio 2021, vale a dire in epoca anteriore alla stessa pronuncia di primo grado. La declaratoria di prescrizione
avrebbe, pertanto, dovuto essere emessa già in quella sede, con conseguente rideterminazione della pena.
4.2. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 625, n. 5, e 157 cod. pen. con riferimento ai capi 62, 64 e 67.3. Nei suddetti capi il numero minimo di tre concorrenti, richiesto dall’aggravante, era stato computato includendo la partecipazione di COGNOME; il quale, tuttavia, era stato assolto per non avere commesso il fatto in relazione a quelle specifiche imputazioni, come si desume con immediatezza dal dispositivo della sentenza di primo grado. Venuta meno l’aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen., il termine di prescrizione -rideterminato in anni sette, mesi undici e giorni dieci, tenuto conto degli atti interruttivi e sospensivi già illustrati -risulterebbe maturato per il capo 62 nell’aprile del 2019, per il capo 64 nel febbraio del 2020 e per il capo 67.3 nel dicembre del 2021, quest’ultimo pertanto prima della pronuncia della Corte di appello.
4.3. Con la terza censura si contesta l’erronea applicazione dell’aggravante del danno di rilevante entità patrimoniale di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., con riguardo ai capi 1, 3.1, 5.1, 5.2 e 7. Il ricorrente evidenzia come la medesima sentenza di primo grado, a pagina 85, avesse espressamente escluso l’aggravante in parola con riferimento a imputazioni in cui erano contestati danni superiori.
4.4. Con la quarta censura il ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione -vizio emergente dal testo del provvedimento impugnato in una situazione di doppia conforme -in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. per i medesimi capi 1, 3.1, 5.1, 5.2 e 7. La contraddizione risulterebbe evidente, poichè, se un danno di euro 89.000, contestato al capo 9, non è stato ritenuto idoneo ad integrare l’aggravante della rilevante entità patrimoniale, non può che seguire la medesima sorte ogni fattispecie che abbia cagionato un pregiudizio inferiore.
4.5. Con la quinta censura, in logica consecuzione con le precedenti, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157, 132 e 133 cod. pen. in relazione alla sanzione applicata per i capi 1, 2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 7, 17, 24, 57, 59, 63, 67.1 e 67.3. Muovendo dalla considerazione che il reato di furto non è a consumazione prolungata bensì caratterizzato da condotta istantanea i cui effetti si protraggono nel tempo -ogni singolo episodio integrando una autonoma fattispecie, riconducibile sotto il paradigma della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. -ne discende che le condotte anteriori al 10 giugno 2011, risultavano estinte per prescrizione alla data della sentenza impugnata.
Di tale articolato profilo non vi è traccia nella motivazione. Si chiede altresi l’annullamento con rinvio per la necessaria rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
4.6. Con la sesta censura si lamenta la mancanza di qualsiasi apparato argomentativo -vizio rilevabile dal testo dei provvedimenti che formano la doppia conforme -in ordine alla denegata applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., con riferimento ai capi 4.2, 5.4, 8, 13, 21.1, 23.1, 29.1, 31.1, 38, 40.1, 43, 53 e 67.3. In molti dei casi indicati il danno effettivamente quantificabile per il solo periodo non prescritto si rivela obiettivamente esiguo.
4.7. Con la settima censura il ricorrente deduce, sotto un duplice profilo, l’erronea applicazione dell’art. 625, n. 5, cod. pen. nei capi di imputazione in cui il numero minimo di tre concorrenti viene raggiunto aggregando i componenti di un medesimo nucleo familiare, nonché la mancanza di motivazione in relazione al capo 59 con specifico riguardo alla posizione di COGNOME NOME, moglie del coindagato COGNOME NOME. Il mero dato dell’intestazione dell’utenza in capo a quest’ultima è, di per sé, del tutto neutro ai fini della dimostrazione del concorso, non potendo desumersi dalla qualità di intestataria dell’utenza la consapevole adesione alla condotta illecita del coniuge. Venuta meno, per tale ragione, l’aggravante del concorso di tre o più persone, i termini di prescrizione avrebbero dovuto essere ricalcolati e la relativa declaratoria di estinzione emessa già in sede di appello: ciò che si chiede nella presente sede.
Le parti, all’esito della discussione orale, hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ preliminare e assorbente la questione relativa all’ammissibilità dell’odierna impugnazione, la quale impone di ripercorrere, con ordine, la peculiare sequenza processuale che ha condotto alla proposizione del presente ricorso.
I dati processuali rilevanti sono i seguenti.
La sentenza della Corte di appello di Palermo è stata pronunciata il 21 maggio 2024. Il difensore di fiducia di NOME COGNOME, tempestivamente nominato, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo, sulla pretesa necessità di riqualificare le condotte di furto aggravato nell’ipotesi di frode informatica di cui all’art. 640 ter cod. pen.; il secondo, sul vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato ai reati ascrittigli.
La Quinta Sezione Penale di questa Corte, con sentenza del 15 aprile 2025, ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, pronunciandosi compiutamente sulle questioni sottoposte.
Solo in data successiva -e precisamente il 14 maggio 2025 -la Corte di appello di Palermo ha concesso a COGNOME la restituzione nel termine per proporre impugnazione, rilevando che la sentenza non era mai stata regolarmente notificata, essendogli stata per errore comunicata una pronuncia relativa ad altro procedimento.
Il nuovo difensore di fiducia ha quindi depositato il presente ricorso in data 23 giugno 2025.
Ciò premesso, la questione che il Collegio è chiamato a risolvere è se il provvedimento di rimessione in termini -intervenuto dopo che questa Corte aveva già deciso nel merito il separato ricorso proposto dal precedente difensore -sia idoneo a consentire la proposizione di un nuovo e autonomo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
La risposta è negativa, per le ragioni di seguito esposte.
Il punto di partenza dell’analisi è il principio di consumazione del potere di impugnazione, che costituisce una regola fondamentale e consustanziale al sistema processuale penale, già solidamente enucleata nell’esperienza del previgente codice di rito e riprodotta nell’ordinamento vigente, dove ha trovato piena conferma nella giurisprudenza di questa Corte, che ne ha progressivamente precisato i contorni applicativi.
Si è affermato che l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace, preclude a quest’ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, COGNOME, Rv. 238472-01. In motivazione, la S.C. ha osservato che l’astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall’imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l’esigenza di assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Di recente si è pure affermato che è preclusa la reiterazione di atti di impugnazione ove, al momento della presentazione del secondo atto -ancorché in sé tempestivo, ossia presentato entro i termini di legge -sia già intervenuta una decisione sulla prima impugnazione (Sez. 5, n. 28631 del 04/06/2025, Rv. 288374 – 01; Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 280823-01, in materia cautelare).
Il principio si fonda su di una scelta di sistema. L’impugnazione non è un diritto a esercizio frazionabile, ma un potere unitario, la cui consumazione si produce non
appena esso venga esercitato e su tale esercizio intervenga una pronuncia giurisdizionale.
Muovendo da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso l’operatività del principio ben al di là dell’ipotesi originaria della doppia impugnazione proposta dal medesimo soggetto, applicandolo anche alla più articolata -e processualmente rilevante -figura della doppia impugnazione proveniente da soggetti diversi.
In particolare, la preclusione è stata affermata nell’ipotesi di doppia impugnazione proposta dall’imputato e dal suo difensore, sul rilievo che l’esercizio del diritto di impugnazione resta pur sempre funzionalmente orientato al conseguimento di un risultato favorevole per l’imputato medesimo, non al soddisfacimento di un interesse autonomo del difensore (Sez. 2, n. 19835 del 19/4/2006, Barbaro, Rv. 234655-01).
Il medesimo principio è stato altresì applicato all’ipotesi di doppia impugnazione proposta dai due difensori dello stesso imputato, in virtù del divieto -ritenuto consustanziale al sistema -di frazionare in segmenti distinti il giudizio di impugnazione, allorquando sia intervenuta una decisione sull’impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati; un divieto che neppure il principio di reciproca autonomia dei mandati difensivi è in grado di superare, atteso che tale autonomia attiene al quomodo dell’esercizio del diritto di impugnazione, non alla possibilità di moltiplicare sine die i relativi giudizi (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, COGNOME, Rv. 274922-01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, COGNOME, Rv. 250265-01).
La ratio che sorregge questo complesso di principi è nel senso che, ove si consentisse la moltiplicazione illimitata dei giudizi di impugnazione sulla medesima sentenza, il sistema processuale si esporrebbe al rischio concreto e non teorico di pronunce contrastanti sulla medesima res iudicanda. Un rischio che neppure la diversità dei motivi via via addotti dall’impugnante -o dai diversi impugnanti -sarebbe in grado di neutralizzare, e che non troverebbe rimedio negli ordinari strumenti processuali, ivi compreso il congegno normativo previsto dall’art. 669 cod. proc. pen. per la risoluzione dei conflitti di giudicati sostanziali.
Entro tale prospettiva, assume rilievo decisivo un ulteriore profilo. Il principio di consumazione opera anche quando la prima impugnazione sia stata decisa nel merito, ancorché in esito a una pronuncia di inammissibilità.
Ciò che rileva, ai fini della preclusione, non è infatti la natura dell’esito -favorevole o sfavorevole, liberatorio o confermativo -ma il fatto oggettivo che il potere giurisdizionale di decidere su quell’impugnazione si sia irreversibilmente esaurito. Come è stato chiarito da questa Corte, l’effetto preclusivo si determina nel momento in cui il giudice dell’impugnazione si sia pronunciato nel merito del
gravame, consumando così il potere giurisdizionale di decidere (Sez. 5, n. 28631 del 04/06/2025, cit.).
La pronuncia appena richiamata ha precisato che il rischio di accertamenti di merito contrastanti non è paventabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudizio sulla prima impugnazione si sia arrestato per ragioni meramente procedurali, legate al mancato rispetto delle modalità e delle forme con le quali il giudizio stesso è stato introdotto; in quel caso, non essendosi il giudice pronunciato nel merito, il potere decisorio non può dirsi ancora consumato (pag.5, par. 8.2).
Di converso, ove -come nel caso di specie -questa Corte si sia pronunciata nel merito di entrambi i motivi del ricorso proposto dal precedente difensore, il potere decisorio risulta integralmente esaurito, e nessun nuovo ricorso può rimettere in moto un giudizio ormai definito.
Ove si consideri che il principio di consumazione del potere di impugnazione trova applicazione non soltanto tra impugnazioni proposte da soggetti diversi in forza di distinti mandati difensivi, ma anche -come di recente ribadito -nell’ipotesi di ‘ duplicato esercizio del potere di impugnazione da parte del medesimo titolare, imputato o difensore che sia ‘ (Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, COGNOME, cit.), ne discende che il principio in esame copre tutte le ipotesi in cui la medesima sentenza sia oggetto di più impugnazioni successive, indipendentemente dall’identità o dalla diversità dei proponenti, purché il potere decisorio si sia già concretamente esaurito sulla prima di esse.
Alla luce di tali premesse, deve ora affrontarsi la questione se il provvedimento di rimessione in termini emesso dalla Corte di appello di Palermo il 14 maggio 2025 -successivo alla decisione di questa Corte del 15 aprile 2025 -sia idoneo a rimuovere l’effetto preclusivo già prodottosi.
Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa, per ragioni che attengono non soltanto alla applicazione del principio di consumazione, ma anche alla corretta comprensione della funzione sistematica che il rimedio della restituzione nel termine è chiamato ad assolvere.
L’art. 175 cod. proc. pen. è uno strumento di tutela straordinaria, apprestato dall’ordinamento in favore del soggetto che -per causa a lui non imputabile -non abbia potuto esercitare il diritto di impugnazione entro il termine di legge.
La sua operatività presuppone, per necessità logica e sistematica, che il diritto da ripristinare non sia stato ancora esercitato, almeno nei suoi effetti decisori.
Diversamente opinando, si perverrebbe all’esito di consentire la riapertura di un giudizio ormai irreversibilmente definito attraverso uno strumento che l’ordinamento ha concepito come rimedio contro l’impossibilità di esercitare il diritto, non come mezzo per superare gli effetti di una decisione già adottata.
Né può invocarsi, in senso contrario, il principio di personalità del diritto di impugnazione, secondo cui il diritto medesimo spetta in via esclusiva all’interessato -e il difensore ne è titolare soltanto in via concorrente, per espresso riconoscimento normativo -con la conseguenza che l’esercizio del diritto da parte del difensore non precluderebbe all’imputato di proporre autonoma impugnazione.
Sebbene il principio sia in sé corretto, esso non è in grado di scalfire la preclusione derivante dalla consumazione del potere decisorio da parte del giudice dell’impugnazione.
Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, la mancata o irregolare notificazione dell’avviso di deposito della sentenza produce il solo effetto di impedire il decorso del termine per l’impugnazione nei confronti di chi non abbia ricevuto la notifica; ma l’avvenuta proposizione dell’impugnazione da parte di un soggetto legittimato -e la successiva decisione nel merito da parte del giudice -vale a consumare il potere decisorio, con effetti che non è possibile paralizzare invocando la mancata conoscenza della sentenza da parte dell’imputato personalmente.
Il principio di unicità del diritto di impugnazione, cristallizzato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, preclude che l’effetto della decisione già adottata possa essere neutralizzato attraverso la leva di un rimedio -la restituzione nel termine -che non ha la forza processuale di rimuovere una preclusione ormai consolidata (sul principio di unicità, cfr. Sez. 4, n.46540 del 29/09/2004, Rv. 230572 – 01; Sez. 2, n. 5035 del 29/09/1997, Rv. 209422 -01).
Il ragionamento segue una progressione logica coerente. Il diritto di impugnazione è unitario, e il suo esercizio da parte del difensore legittimamente nominato produce effetti che ricadono direttamente nella sfera giuridica dell’imputato, il quale di quel difensore si è avvalso. Una volta che il giudice dell’impugnazione si è pronunciato nel merito, il potere giurisdizionale su quella sentenza risulta esaurito, e la rimessione in termini successivamente adottata non può restituire un potere che il sistema processuale ha ormai irrimediabilmente consumato.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame delle censure proposte nel merito. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché -non ravvisandosi ragioni che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME