Impugnazione Pena: La Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Generico
Quando un imputato ritiene che la pena inflitta sia eccessiva, ha il diritto di presentare un ricorso. Tuttavia, un’efficace impugnazione pena non può limitarsi a una generica lamentela. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità necessari affinché un ricorso venga esaminato nel merito, pena la sua inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, ovvero false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, contestando la determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la genericità del motivo di ricorso e la sua manifesta infondatezza, riaffermando principi consolidati in materia di impugnazioni e di quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché l’impugnazione pena non potesse essere accolta.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato la genericità delle sue doglianze. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso efficace non può limitarsi a denunciare un vizio di motivazione o una violazione di legge in modo astratto. È necessario che l’appellante individui con precisione gli elementi che sono alla base della sua critica, consentendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo. Nel caso di specie, il ricorso non specificava quali aspetti della motivazione della Corte d’Appello fossero errati o illogici, rendendo di fatto impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza della censura.
La Discrezionalità del Giudice e la Manifesta Infondatezza
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere argomentativo, giustificando la pena superiore al minimo con un riferimento esplicito a elementi concreti: le specifiche modalità di commissione del fatto e i numerosi precedenti penali dell’imputato. Di fronte a una motivazione congrua e non illogica, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Pertanto, il motivo di ricorso è stato ritenuto anche manifestamente infondato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione pena deve essere costruita su motivi specifici, dettagliati e giuridicamente pertinenti. Non è sufficiente contestare la severità della sanzione; è indispensabile dimostrare in che modo il giudice di merito abbia errato nel suo percorso logico-giuridico, violando i criteri di legge o fornendo una motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica. In assenza di una critica puntuale e circostanziata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare una pena ritenuta troppo alta?
Sì, è possibile impugnare la quantificazione della pena, ma il ricorso deve indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato nella sua valutazione, ad esempio per motivazione illogica o violazione dei criteri legali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico, in quanto non specificava gli elementi contestati della sentenza precedente, e manifestamente infondato, poiché la decisione del giudice sulla pena era stata adeguatamente motivata con riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti dell’imputato.
Quali criteri usa il giudice per stabilire l’entità della pena?
Il giudice esercita un potere discrezionale basato sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Deve considerare elementi come la gravità del reato (modalità dell’azione, danno causato) e la capacità a delinquere del colpevole (precedenti penali, condotta di vita).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/05/1989
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 31 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all’art.495 cod. pen. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali).
-Considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla determinazione della pena superiore al minimo edittale risulta generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
-Considerato anche che lo stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alle concrete modalità del fatto e ai plurimi precedenti di cui uno specifico).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. frIl.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il consigliere es nsore
Il Presidente