Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47744 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Benevento dell’8 febbraio 2016, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 11.900,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo A); 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C); 648 cod. pen. (capo D); 697 cod. pen. (capo E).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessiva entità della pena applicatagli e la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui l sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023