Impugnazione Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’impugnazione pena è uno strumento fondamentale a disposizione della difesa, ma il suo utilizzo in Corte di Cassazione è soggetto a limiti precisi. Un’ordinanza recente chiarisce quando un ricorso che contesta solo l’entità della sanzione rischia di essere dichiarato inammissibile, ribadendo la discrezionalità del giudice di merito e i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano a un individuo per una serie di reati, tra cui violazioni della normativa sull’immigrazione (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) e delitti contro la fede pubblica (artt. 81, 495, 497-bis del codice penale). I fatti erano stati commessi a Sesto San Giovanni nell’aprile del 2022.
L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio. Nello specifico, la difesa lamentava sia la graduazione della pena base sia la misura della riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche, ritenendole non congrue.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Limiti all’Impugnazione Pena in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito, dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. L’impugnazione pena, quando mira a ottenere una nuova e diversa valutazione sulla sua adeguatezza, esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che:
1. Reiterazione dei Motivi: Il ricorso presentato in Cassazione si limitava a replicare, senza elementi di novità, le stesse doglianze già sollevate e respinte dalla Corte di Appello.
2. Manifesta Infondatezza: Le questioni sollevate erano manifestamente infondate. Contestare la discrezionalità del giudice sulla quantificazione della pena non è ammissibile in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa non riscontrata in questo caso.
3. Motivazione Adeguata: La Corte di Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e congrua per giustificare la pena inflitta, indicando le ragioni per cui era stata ritenuta adeguata al fatto commesso e alla personalità dell’imputato.
La Cassazione, richiamando precedenti conformi, ha concluso che non è possibile chiedere una ‘nuova valutazione’ della congruità della pena quando la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione adeguata e non illogica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda affrontare un processo penale. La scelta della pena è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che gode di ampia discrezionalità. L’impugnazione pena davanti alla Corte di Cassazione ha successo solo se si riesce a dimostrare un vizio di legittimità, come una motivazione inesistente, contraddittoria o palesemente illogica. Proporre un ricorso basato su una mera speranza di ottenere uno ‘sconto di pena’, riproponendo le stesse argomentazioni, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
È possibile ricorrere in Cassazione se si ritiene che la pena applicata sia troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione riguarda unicamente la valutazione di congruità della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è arbitraria, illogica o priva di motivazione, non se ci si limita a non condividerla.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera replica’ di quanto già discusso in appello?
Significa che il ricorso non introduce nuovi argomenti di diritto o vizi di legittimità, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte dal giudice del grado precedente. Questa pratica porta quasi sempre a una declaratoria di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte e che nel caso di specie è stato fissato in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condan inflitta a COGNOME per i delitti di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e 81, 497-bis cod. pen. (fatti commessi in Sesto San Giovanni il 18 aprile 2022);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata determinazione del tratta sanzionatorio, sia sotto il profilo della graduazione della pena che della riduzione appl le accordate circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elem effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e cong disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di leg comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra n discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia fru mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata cui la Corte di appello ha doviziosamente indicato le ragioni per le quali la pena concre applicata si dovesse ritenere congrua rispetto al fatto commesso e alla pers dell’imputato);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore