Impugnazione Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’impugnazione pena rappresenta un momento cruciale del processo penale, ma quali sono i suoi limiti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso quando l’oggetto della contestazione è unicamente la misura della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso: Dal Tentato Furto alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto in abitazione. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Tuttavia, l’oggetto del ricorso non era la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza, bensì unicamente l’entità della pena, ritenuta eccessiva.
La Genericità dell’Impugnazione Pena
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in modo generico, limitandosi a contestare l’ammontare della pena senza specificare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice d’appello. Questo tipo di doglianza si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento consolidato. La decisione si fonda su argomentazioni precise e rigorose che meritano di essere approfondite.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve esercitarlo seguendo i principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.). Un’impugnazione pena che si limiti a sollecitare una nuova e diversa valutazione sulla congruità della sanzione è, per sua natura, inammissibile in Cassazione. L’intervento della Suprema Corte è consentito solo se la determinazione della pena è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e non è sorretta da una “sufficiente motivazione”.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena, rendendo il ricorso manifestamente infondato. Di conseguenza, non solo il ricorso è stato respinto, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi pretestuosi.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: l’impugnazione pena in Cassazione non può trasformarsi in un tentativo di ottenere uno “sconto” sulla sanzione. Per avere successo, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore palese nel suo ragionamento, violando la legge o cadendo in una palese illogicità. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane insindacabile. La decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come custode della legge, evitando che venga oberata da ricorsi che attengono a valutazioni di merito già compiute nei gradi precedenti.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
No, di regola non è possibile. La doglianza che mira a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile, poiché la graduazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. L’impugnazione è ammessa solo se si dimostra che la decisione è frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e non è supportata da una motivazione sufficiente.
Cosa si intende per “discrezionalità del giudice” nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, ha il potere di scegliere la pena concreta da applicare, basando la sua decisione sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, come la gravità del danno e la personalità del colpevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di furto in abitazione tentato;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che il ricorrente censura genericamente la sentenza impugnata in relazione all’entità della pena;
che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitri di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. terza pagina della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente