Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DIECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vallo della L.ucania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato aci COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di arresto ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge per erronea qualificazione del reato contestato.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l’imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un’ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
41h
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.