Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di contestare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per approfondire i confini dell’impugnazione del patteggiamento, chiarendo quando un ricorso debba essere considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Pena Concordata
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Avellino, ha proposto ricorso per Cassazione. La pena concordata era di un anno di reclusione e 340.000 euro di multa per un reato previsto dal Testo Unico sulle leggi doganali. Attraverso il suo difensore, l’imputato lamentava l’illegalità della pena e un vizio di motivazione nella sentenza, sostenendo un errore nel calcolo della riduzione applicata.
I Motivi del Ricorso e la Disciplina dell’Impugnazione del Patteggiamento
Il ricorrente contestava le modalità con cui era stata calcolata la pena, in particolare per quanto riguarda la riduzione derivante sia dalle attenuanti generiche sia dal rito stesso. Secondo la difesa, il giudice avrebbe applicato una riduzione non corretta, rendendo la pena illegale.
È cruciale ricordare che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce un perimetro ben definito per l’impugnazione del patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali:
* Un vizio nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Un difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Un’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in queste categorie è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 47268/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in alcuno dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
In particolare, la Corte ha smontato la critica relativa al calcolo della pena. Ha chiarito che la riduzione per le attenuanti generiche e per il rito del patteggiamento è quantificata dalla legge come “fino a un terzo”. Questa dicitura conferisce al giudice un potere discrezionale nel determinare l’esatta entità della riduzione, che non deve necessariamente coincidere con il massimo di un terzo. Di conseguenza, il calcolo operato dal G.U.P. nel caso di specie, essendo all’interno di questa forbice, non presentava alcun profilo di illegalità. La doglianza della difesa è stata quindi giudicata pretestuosa e priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un principio consolidato: l’accesso all’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è eccezionale e non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra le parti, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge. La pronuncia serve da monito contro i ricorsi dilatori o basati su interpretazioni errate della norma. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un’impugnazione temeraria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi specifici per cui si può impugnare un patteggiamento?
I motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene ritenuto manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, come nel caso di specie, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47268 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47268 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
‘dato avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, deduce l’illegalità della e il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misur di anni 1 di reclusione ed euro 340.000 di multa), emessa il 7 marzo 2023 dal G.U.P. del Tribunale di AveIno’ in relazione al reato di cui agli art. 291 bis comma 1 e 291 ter del d.P.R. 43/1973, fatto accertato in data 10 agosto 2022 in Serino.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente i’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti ai’espressione Jena volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, dovendosi evidenziare che, rispet al computo della pena operate dalle parti e recepito dal giudice, non si configura alcuna criticit posto che, sia per le attehuanti generiche, sia per il patteggiamento, la riduzione è “fino a terzo’ e non di un terzo, per cui la dogliariza difensiva è manifestamente infondata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’ad. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento cella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 settembre 2023
Il Presidente
IlC n igHa.re estensore