Impugnazione Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti che la legge pone all’impugnazione del patteggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava un vizio di motivazione generico, ribadendo la natura tassativa dei motivi per cui è possibile contestare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. Questa decisione sottolinea le severe conseguenze, anche economiche, di un’impugnazione presentata al di fuori dei casi consentiti.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. La condanna riguardava un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti, specificamente l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990.
L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di presentare ricorso per Cassazione, cercando di rimettere in discussione la decisione del primo giudice.
L’Impugnazione del Patteggiamento e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha fondato la propria impugnazione su un presunto vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare adeguatamente la sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento, ovvero un’assoluzione. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe viziato la sentenza, rendendola illegittima.
La critica mossa dall’imputato, tuttavia, si è rivelata troppo generica e non ha centrato i ristretti paletti che la legge impone per contestare un patteggiamento, delineati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della decisione è netta e si basa su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato le censure del ricorrente come ‘del tutto generiche’. Non basta lamentare un’omessa valutazione da parte del giudice; è necessario specificare in modo puntuale e concreto perché quella valutazione avrebbe dovuto portare a un esito diverso e rientrare nei casi previsti dalla legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il vizio lamentato non rientrava tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l’impugnazione del patteggiamento. Questa norma limita fortemente la possibilità di ricorso, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione o sulla valutazione delle prove. La scelta del patteggiamento comporta, infatti, una sorta di rinuncia a contestare l’accertamento del fatto, in cambio di uno sconto di pena.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che il ricorso era privo dei presupposti di legge per poter essere esaminato nel merito. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: il patteggiamento è un istituto che, una volta perfezionato, offre limitatissime possibilità di impugnazione. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che non potrà, in un secondo momento, contestare la decisione sulla base di generiche critiche alla motivazione del giudice o alla valutazione dei fatti.
Le uniche contestazioni ammesse sono quelle specificamente elencate dalla legge, che riguardano, ad esempio, vizi nel consenso, errori nel calcolo della pena o l’applicazione di una pena illegale. La decisione della Cassazione funge da monito: un ricorso infondato o basato su motivi non consentiti non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è soggetta a limiti specifici. Il ricorso è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Un vizio di motivazione generico è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. La Corte ha stabilito che censure generiche relative a un presunto vizio di motivazione, come l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento, non rientrano nei casi specifici che consentono di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4750 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4750 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
51/ RG 24166
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025