Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione e l’Errore Manifesto
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Non è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con gli stessi ampi margini di un processo ordinario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, chiarendo i limiti del ricorso per errata qualificazione giuridica del fatto e il concetto di ‘errore manifesto’. Il caso analizzato riguarda un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, in cui l’imputato ha tentato di contestare la configurabilità del reato dopo aver concordato la pena.
I Fatti del Caso: La Resistenza Durante un Controllo di Polizia
Il caso trae origine da un controllo di polizia durante il quale un soggetto, al fine di sottrarsi all’accertamento, ha colpito uno degli agenti con un violento calcio al ginocchio. A seguito di ciò, si è proceduto con un patteggiamento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, come previsto dall’articolo 337 del codice penale. Tuttavia, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che i fatti fossero stati erroneamente qualificati. Secondo la difesa, mancava l’elemento soggettivo del reato (il dolo), e tale erronea valutazione avrebbe dovuto portare a un’assoluzione.
L’Impugnazione del Patteggiamento e i Limiti di Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile attraverso una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un principio consolidato, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita la possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento per motivi legati alla qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto.
Ma cosa si intende per ‘errore manifesto’? La giurisprudenza è costante nel definirlo come un errore palese, immediatamente riconoscibile e non opinabile, che rende la qualificazione giuridica adottata dal giudice ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non si tratta, quindi, di una semplice diversa interpretazione giuridica, ma di uno sbaglio macroscopico ed evidente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso categoricamente la presenza di un errore manifesto. La condotta descritta nell’imputazione – colpire un agente con un calcio per fuggire a un controllo – rientra in modo chiaro e inequivocabile nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale.
I giudici hanno inoltre precisato un aspetto fondamentale relativo all’elemento psicologico del reato. Per configurare la resistenza, è sufficiente la ‘coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d’ufficio’. Lo scopo finale dell’agente, come quello di garantirsi la fuga, e i motivi personali che lo hanno spinto ad agire sono del tutto estranei alla struttura del reato. La volontà di opporsi con la violenza è ciò che conta, a prescindere dal perché lo si faccia. Pertanto, la tesi difensiva sulla mancanza del dolo è stata ritenuta infondata, in quanto la condotta violenta era inequivocabilmente finalizzata a impedire l’atto d’ufficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un principio cruciale: il patteggiamento è un accordo che implica un’accettazione del merito dell’accusa e che non può essere rimesso in discussione se non in casi eccezionali e tassativamente previsti. L’impugnazione del patteggiamento non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio mascherato, dove si riapre il dibattito sulla corretta interpretazione dei fatti o sull’esistenza del dolo. La possibilità di ricorso è una valvola di sicurezza per correggere errori giuridici macroscopici, non per rinegoziare l’esito di una scelta processuale consapevole. Chi accede a questo rito alternativo deve essere conscio che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e che, in assenza di un errore palese, la sentenza diventa definitiva, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione del reato?
No, la possibilità di ricorrere per errata qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’, ossia quando la qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità.
In un reato di resistenza a pubblico ufficiale, il motivo per cui si usa violenza (es. fuggire) è rilevante per escludere il dolo?
No. Secondo la Corte, l’elemento psicologico del reato di resistenza si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi a un atto d’ufficio. Lo scopo mediato e i motivi di fatto (come la volontà di fuggire) sono del tutto estranei e irrilevanti per la configurazione del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, giudicata congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO
4at-e-awiss n -al4e-pe4ii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., l erronea qualificazione dei fatti contestati, anche per difetto di dolo, dalla quale sarebbe dovuta conseguire l’assoluzione dell’imputato – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME , Rv. 283023 – 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall’imputazione risulta che il ricorrente “per sfuggire al controllo da parte delle forze di Polizia colpiva con un violento calcio al ginocchio” l’operante; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza, il cui elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente (da ultimo, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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